+4.5 Fattori di attivazione
---+80. A norma dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, l’attuazione del piano …
---+81. Oltre alle situazioni espressamente menzionate all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento …
---+82. In caso di avvio di misure di prevenzione della crisi o di misure di gestione della crisi quali …
---+83. Per valutare se l’emittente «non è in grado o rischia di non essere in grado di adempiere i …
---+84. Gli aspetti che l’autorità competente dovrebbe considerare tra l’altro nel valutare se …
---+85. Nel valutare l’incapacità o la probabile incapacità dell’emittente nel prossimo futuro di …
---+86. I fattori e gli elementi elencati nei presenti orientamenti, rispettivamente nei paragrafi 84 e …
---+87. Nel determinare l’incapacità o la probabile incapacità dell’emittente di adempiere, nel …
---+88. Nella maggior parte dei casi, ci si attende che vari fattori contemplati nella presente …

4.5 Fattori di attivazione

4.5 Fattori di attivazione

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
80. A norma dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, l’attuazione del piano …

A norma dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, l’attuazione del piano di rimborso è determinata dalla decisione dell’autorità competente secondo la quale l’emittente «non è in grado o rischia di non essere in grado di adempiere i propri obblighi».

81. Oltre alle situazioni espressamente menzionate all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento …

Oltre alle situazioni espressamente menzionate all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, vale a dire i) l’insolvenza dell’emittente, ii) la risoluzione (se del caso) o iii) la revoca dell’autorizzazione, i presenti orientamenti specificano ulteriormente gli elementi che l’autorità competente deve considerare nel valutare se l’emittente «non è in grado o rischia di non essere in grado di adempiere i propri obblighi» a norma del regolamento (UE) 2023/1114.

82. In caso di avvio di misure di prevenzione della crisi o di misure di gestione della crisi quali …

In caso di avvio di misure di prevenzione della crisi o di misure di gestione della crisi quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, punti 101 e 102, della direttiva 2014/59/UE o di un’azione di risoluzione quale definita all’articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità competente non dovrebbe attivare il piano di rimborso senza previa consultazione e coordinamento con le pertinenti autorità prudenziali o di risoluzione ai sensi della direttiva 2013/36/UE (10 ), della direttiva 2014/59/UE o del regolamento (UE) 2021/23 se l’emittente è soggetto a tali direttive e a tale regolamento.

83. Per valutare se l’emittente «non è in grado o rischia di non essere in grado di adempiere i …

Per valutare se l’emittente «non è in grado o rischia di non essere in grado di adempiere i propri obblighi» ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114, l’autorità competente dovrebbe tenere conto, tra l’altro, degli aspetti elencati nei punti da i a iii del paragrafo 84, relativi esclusivamente ai requisiti di cui al titolo III o al titolo IV, a seconda dei casi, del regolamento (UE) 2023/1114 e che rientrano nell’ambito della vigilanza dell’autorità competente.

84. Gli aspetti che l’autorità competente dovrebbe considerare tra l’altro nel valutare se …

Gli aspetti che l’autorità competente dovrebbe considerare tra l’altro nel valutare se l’emittente «non è in grado o rischia di non essere in grado di adempiere i propri obblighi» ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114 sono i seguenti:

  • i. la posizione patrimoniale dell’emittente: violazione dei requisiti di cui all’articolo 35, paragrafi da 1 a 5, e all’articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114;
  • ii. la posizione di liquidità dell’emittente in base ai requisiti applicabili di cui al regolamento (UE) 2023/1114 e/o della riserva di attività:
  • o una violazione dei requisiti in materia di liquidità o, qualora sia soggetto all’obbligo di detenere una riserva di attività, dei requisiti relativi al livello e alla composizione della riserva di attività di cui al titolo III, capi 3 e 5, del regolamento (UE) 2023/1114, compresa qualsiasi specifica a norma dell’articolo 36, paragrafo 4, dell’articolo 38, paragrafo 5, e dell’articolo 45, paragrafo 7, lettera b), di tale regolamento, una volta applicati i pertinenti regolamenti delegati, tale da giustificare la revoca dell’autorizzazione dell’emittente da parte dell’autorità competente;
  • o l’incapacità di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza; e
  • o il fatto di detenere una riserva di attività inferiore alle passività;

(10 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pagg. 338).

  • iii. per quanto riguarda gli emittenti di ART autorizzati ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114, altri requisiti per il mantenimento dell’autorizzazione:
  • o in relazione alla governance: accumulo di debolezze o carenze sostanziali in aree chiave della governance o delle funzioni di controllo interno, comprese la gestione del rischio e la gestione del rischio ITC, che da sole o insieme hanno un impatto prudenziale negativo sostanziale sull’emittente e/o sulla sua resilienza operativa; o qualsiasi altro elemento considerato rilevante dall’autorità competente;
  • o carenze sostanziali che, combinate, possono avere un impatto prudenziale negativo sostanziale sull’emittente, come un’importante perdita reputazionale derivante da una mancanza di trasparenza nella conduzione dell’attività e delle operazioni o una divulgazione di informazioni incompleta/imprecisa.
85. Nel valutare l’incapacità o la probabile incapacità dell’emittente nel prossimo futuro di …

Nel valutare l’incapacità o la probabile incapacità dell’emittente nel prossimo futuro di soddisfare i requisiti applicabili determinati anche dai fattori di cui sopra, l’autorità competente dovrebbe basare la propria determinazione anche su elementi quali, tra l’altro:

  • i. significativi sviluppi negativi del contesto macroeconomico che potrebbero minacciare la posizione dell’emittente per quanto riguarda i fondi propri, i requisiti di liquidità e/o le attività a garanzia dei diritti di rimborso dei possessori di token, comprese le variazioni dei tassi di interesse rilevanti, il congelamento del mercato o la crescita economica; tali sviluppi dovrebbero influenzare in modo significativamente negativo il modello di business dell’emittente, le prospettive di redditività, la posizione di liquidità, la sostenibilità economica e la riserva di attività;
  • ii. un deterioramento significativo della percezione di un emittente da parte del mercato, ad esempio a causa di ostacoli all’accesso rapido alle attività che sono poste a garanzia dei diritti di rimborso dei possessori di token, come il deterioramento del profilo di solvibilità dell’ente creditizio che detiene i depositi dell’emittente o che fornisce servizi di custodia, o una volatilità negativa degli strumenti finanziari altamente liquidi presenti nella riserva di attività
  • o delle attività liquide di elevata qualità che entrano nel computo del requisito relativo al coefficiente di copertura della liquidità ( liquidity coverage ratio , LCR);
  • iii. un deterioramento significativo delle condizioni di mercato, che potrebbe portare a un eccesso di richieste simultanee di rimborso dell’ART o dell’EMT ( run ) da parte dei possessori di token, a causa, tra l’altro, di eventuali forti e/o persistenti divergenze negative tra il valore di mercato del token e il valore di mercato delle attività a cui il token è collegato, di uno shock idiosincratico relativo a specifiche attività a cui l’ART o l’EMT è collegato, di un’instabilità crescente ed elevata del mercato delle cripto-attività, dell’interconnessione tra il sistema finanziario e le attività crittografiche degli emittenti che potrebbero fungere da canale di contagio in caso di crisi (idiosincratica o a livello di mercato), o di una perdita di fiducia dei possessori di token.
86. I fattori e gli elementi elencati nei presenti orientamenti, rispettivamente nei paragrafi 84 e …

I fattori e gli elementi elencati nei presenti orientamenti, rispettivamente nei paragrafi 84 e 85, dovrebbero essere attentamente analizzati su base globale e giustificati. L’accertamento che un emittente non sia in grado o rischi di non essere in grado di adempiere i propri obblighi dovrebbe rimanere soggetto a un giudizio esperto e non dovrebbe derivare automaticamente da nessuno degli elementi descritti nel presente documento. Questo è particolarmente vero nel caso dell’interpretazione degli elementi che possono essere interessati da fattori non direttamente legati alla situazione dell’emittente.

87. Nel determinare l’incapacità o la probabile incapacità dell’emittente di adempiere, nel …

Nel determinare l’incapacità o la probabile incapacità dell’emittente di adempiere, nel prossimo futuro, i suoi obblighi a norma del regolamento (UE) 2023/1114, l’autorità competente dovrebbe basare la sua decisione, tra l’altro, sulla valutazione degli elementi descritti nella presente sezione e tenendo conto, eventualmente, della mancata previa attivazione delle opzioni di risanamento previste nel piano di risanamento elaborato dall’emittente a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2023/1114 o dell’incapacità delle opzioni di risanamento di porre rimedio alla situazione di dissesto. Tuttavia, la previa attivazione del piano di risanamento non dovrebbe essere una condizione necessaria per l’attivazione del piano di rimborso.

88. Nella maggior parte dei casi, ci si attende che vari fattori contemplati nella presente …

Nella maggior parte dei casi, ci si attende che vari fattori contemplati nella presente sezione, e non uno solo, contribuiscano all’accertamento da parte dell’autorità competente che un emittente non sia in grado o rischi di non essere in grado di adempiere i propri obblighi. Tuttavia, possono presentarsi situazioni in cui il soddisfacimento di una sola condizione, a seconda della sua gravità e del relativo impatto prudenziale, sarebbe sufficiente a sostenere la decisione dell’autorità competente di attivare il piano di rimborso.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/