+24. Gli emittenti dovrebbero trasmettere le informazioni di cui ai presenti orientamenti nei …
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24. Gli emittenti dovrebbero trasmettere le informazioni di cui ai presenti orientamenti nei …
Gli emittenti dovrebbero trasmettere le informazioni di cui ai presenti orientamenti nei formati e con le modalità specificati dalle autorità competenti per lo scambio di dati e rispettando la definizione dei punti di dati dell’apposito modello e le formule di convalida previste nell’allegato V, nonché le disposizioni seguenti: - a. nei dati comunicati non dovrebbero essere incluse le informazioni non richieste o non applicabili;
- b. i valori numerici dovrebbero essere trasmessi come dati fattuali come segue:
| i. | i punti di dati con il tipo di dati «monetario» dovrebbero essere comunicati utilizzando una precisione minima equivalente alle diecimila unità; | | ii. | i punti di dati con il tipo di dati «numero intero» dovrebbero essere comunicati senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità. |
- c. Le autorità competenti dovrebbero imporre agli emittenti di token collegati ad attività e agli emittenti di token di moneta elettronica di associare i dati presentati conformemente ai presenti orientamenti alle informazioni elencate e previste al paragrafo 8 dell’allegato II.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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