+24. Gli emittenti dovrebbero trasmettere le informazioni di cui ai presenti orientamenti nei …

24. Gli emittenti dovrebbero trasmettere le informazioni di cui ai presenti orientamenti nei …

Gli emittenti dovrebbero trasmettere le informazioni di cui ai presenti orientamenti nei formati e con le modalità specificati dalle autorità competenti per lo scambio di dati e rispettando la definizione dei punti di dati dell’apposito modello e le formule di convalida previste nell’allegato V, nonché le disposizioni seguenti:

  • a. nei dati comunicati non dovrebbero essere incluse le informazioni non richieste o non applicabili;
  • b. i valori numerici dovrebbero essere trasmessi come dati fattuali come segue:
i.i punti di dati con il tipo di dati «monetario» dovrebbero essere comunicati utilizzando una precisione minima equivalente alle diecimila unità;
ii.i punti di dati con il tipo di dati «numero intero» dovrebbero essere comunicati senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità.
  • c. Le autorità competenti dovrebbero imporre agli emittenti di token collegati ad attività e agli emittenti di token di moneta elettronica di associare i dati presentati conformemente ai presenti orientamenti alle informazioni elencate e previste al paragrafo 8 dell’allegato II.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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