+4.2 Proporzionalità, frequenza e formato
---+16. Onde assicurare l’applicazione proporzionale degli orientamenti, le autorità competenti …
---+17. Le autorità competenti possono richiedere agli emittenti con un valore di emissione inferiore a …
---+18. Gli emittenti dovrebbero trasmettere le informazioni di cui ai paragrafi 10, 11, 12 e 13 dei …
---+19. Ai fini della comunicazione di cui al paragrafo 15, le informazioni di cui ai paragrafi 10, 11 …
---+20. La prima data di riferimento per la comunicazione delle informazioni incluse nei modelli S …
---+21. La prima data di riferimento per la comunicazione delle informazioni incluse nei modelli S …
---+22. In deroga al paragrafo 18, la data di invio per la presentazione dei modelli con data di …
---+23. L’ultima data di riferimento dovrebbe essere quella corrispondente al terzo trimestre …
---+24. Gli emittenti dovrebbero trasmettere le informazioni di cui ai presenti orientamenti nei …
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4.2 Proporzionalità, frequenza e formato
4.2 Proporzionalità, frequenza e formato
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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16. Onde assicurare l’applicazione proporzionale degli orientamenti, le autorità competenti …
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Onde assicurare l’applicazione proporzionale degli orientamenti, le autorità competenti dovrebbero raccogliere le informazioni previste nei modelli S 01.00, S 02.00, S 03.01, S 03.02, S 04.03, S 04.01, S 04.02 e S 04.04 di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2902 della Commissione dagli emittenti di token di moneta elettronica denominati in una valuta che è una valuta ufficiale di uno Stato membro nonché nei modelli S 03.03, S 10.02, S 10.01 e S 10.03 di cui all’allegato I dei presenti orientamenti dagli emittenti di token collegati ad attività e dagli emittenti di token di moneta elettronica con un valore di emissione superiore a 100 000 000 EUR.
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17. Le autorità competenti possono richiedere agli emittenti con un valore di emissione inferiore a …
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Le autorità competenti possono richiedere agli emittenti con un valore di emissione inferiore a 100 000 000 EUR di comunicare i dati inclusi nei modelli di cui al paragrafo precedente. In tali casi, gli emittenti dovrebbero utilizzare gli stessi modelli e istruzioni di cui agli allegati I e II dei presenti orientamenti e agli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2902 della Commissione.
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18. Gli emittenti dovrebbero trasmettere le informazioni di cui ai paragrafi 10, 11, 12 e 13 dei …
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Gli emittenti dovrebbero trasmettere le informazioni di cui ai paragrafi 10, 11, 12 e 13 dei presenti orientamenti su base trimestrale, alle seguenti date di riferimento e d’invio: - a. date di riferimento per le comunicazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;
- b. date d’invio per le comunicazioni trimestrali: 12 maggio, 11 agosto, 11 novembre e 11 febbraio.
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19. Ai fini della comunicazione di cui al paragrafo 15, le informazioni di cui ai paragrafi 10, 11 …
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Ai fini della comunicazione di cui al paragrafo 15, le informazioni di cui ai paragrafi 10, 11, 12 e 13 dei presenti orientamenti saranno trasmesse all’ABE su base trimestrale, alle stesse date di riferimento e d’invio di cui al paragrafo precedente.
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20. La prima data di riferimento per la comunicazione delle informazioni incluse nei modelli S …
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La prima data di riferimento per la comunicazione delle informazioni incluse nei modelli S 09.01 e S 09.02 di cui all’allegato I dovrebbe essere il 30 giugno 2025.
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21. La prima data di riferimento per la comunicazione delle informazioni incluse nei modelli S …
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La prima data di riferimento per la comunicazione delle informazioni incluse nei modelli S 01.00, S 02.00, S 03.01, S 03.02, S 04.01, S 04.02, S 04.03 e S 04.04 di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2902 della Commissione per gli emittenti di token di moneta elettronica denominati in una valuta che è una valuta ufficiale di uno Stato membro nonché nei modelli S 03.03, S 10.01, S 10.02 e S 10.03 di cui all’allegato I dei presenti orientamenti per gli emittenti di token collegati ad attività e gli emittenti di token di moneta elettronica dovrebbe essere quella corrispondente al trimestre in cui il valore di emissione dei token collegati ad attività o dei token di moneta elettronica è superiore alla soglia di cui al paragrafo 16 o in cui l’autorità competente ha imposto agli emittenti di comunicare tali informazioni. REGOLAMENTO (UE) 2023/1114
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22. In deroga al paragrafo 18, la data di invio per la presentazione dei modelli con data di …
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In deroga al paragrafo 18, la data di invio per la presentazione dei modelli con data di riferimento del 30 giugno 2025 dovrebbe essere il 1º settembre 2025.
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23. L’ultima data di riferimento dovrebbe essere quella corrispondente al terzo trimestre …
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L’ultima data di riferimento dovrebbe essere quella corrispondente al terzo trimestre consecutivo in cui il valore di emissione del token collegato ad attività è inferiore alla soglia di cui al paragrafo 16.
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24. Gli emittenti dovrebbero trasmettere le informazioni di cui ai presenti orientamenti nei …
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Gli emittenti dovrebbero trasmettere le informazioni di cui ai presenti orientamenti nei formati e con le modalità specificati dalle autorità competenti per lo scambio di dati e rispettando la definizione dei punti di dati dell’apposito modello e le formule di convalida previste nell’allegato V, nonché le disposizioni seguenti: - a. nei dati comunicati non dovrebbero essere incluse le informazioni non richieste o non applicabili;
- b. i valori numerici dovrebbero essere trasmessi come dati fattuali come segue:
| i. | i punti di dati con il tipo di dati «monetario» dovrebbero essere comunicati utilizzando una precisione minima equivalente alle diecimila unità; | | ii. | i punti di dati con il tipo di dati «numero intero» dovrebbero essere comunicati senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità. |
- c. Le autorità competenti dovrebbero imporre agli emittenti di token collegati ad attività e agli emittenti di token di moneta elettronica di associare i dati presentati conformemente ai presenti orientamenti alle informazioni elencate e previste al paragrafo 8 dell’allegato II.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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