+4.2 Proporzionalità, frequenza e formato
---+16. Onde assicurare l’applicazione proporzionale degli orientamenti, le autorità competenti …
---+17. Le autorità competenti possono richiedere agli emittenti con un valore di emissione inferiore a …
---+18. Gli emittenti dovrebbero trasmettere le informazioni di cui ai paragrafi 10, 11, 12 e 13 dei …
---+19. Ai fini della comunicazione di cui al paragrafo 15, le informazioni di cui ai paragrafi 10, 11 …
---+20. La prima data di riferimento per la comunicazione delle informazioni incluse nei modelli S …
---+21. La prima data di riferimento per la comunicazione delle informazioni incluse nei modelli S …
---+22. In deroga al paragrafo 18, la data di invio per la presentazione dei modelli con data di …
---+23. L’ultima data di riferimento dovrebbe essere quella corrispondente al terzo trimestre …
---+24. Gli emittenti dovrebbero trasmettere le informazioni di cui ai presenti orientamenti nei …

4.2 Proporzionalità, frequenza e formato

4.2 Proporzionalità, frequenza e formato

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
16. Onde assicurare l’applicazione proporzionale degli orientamenti, le autorità competenti …

Onde assicurare l’applicazione proporzionale degli orientamenti, le autorità competenti dovrebbero raccogliere le informazioni previste nei modelli S 01.00, S 02.00, S 03.01, S 03.02, S 04.03, S 04.01, S 04.02 e S 04.04 di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2902 della Commissione dagli emittenti di token di moneta elettronica denominati in una valuta che è una valuta ufficiale di uno Stato membro nonché nei modelli S 03.03, S 10.02, S 10.01 e S 10.03 di cui all’allegato I dei presenti orientamenti dagli emittenti di token collegati ad attività e dagli emittenti di token di moneta elettronica con un valore di emissione superiore a 100 000 000 EUR.

17. Le autorità competenti possono richiedere agli emittenti con un valore di emissione inferiore a …

Le autorità competenti possono richiedere agli emittenti con un valore di emissione inferiore a 100 000 000 EUR di comunicare i dati inclusi nei modelli di cui al paragrafo precedente. In tali casi, gli emittenti dovrebbero utilizzare gli stessi modelli e istruzioni di cui agli allegati I e II dei presenti orientamenti e agli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2902 della Commissione.

18. Gli emittenti dovrebbero trasmettere le informazioni di cui ai paragrafi 10, 11, 12 e 13 dei …

Gli emittenti dovrebbero trasmettere le informazioni di cui ai paragrafi 10, 11, 12 e 13 dei presenti orientamenti su base trimestrale, alle seguenti date di riferimento e d’invio:

  • a. date di riferimento per le comunicazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;
  • b. date d’invio per le comunicazioni trimestrali: 12 maggio, 11 agosto, 11 novembre e 11 febbraio.
19. Ai fini della comunicazione di cui al paragrafo 15, le informazioni di cui ai paragrafi 10, 11 …

Ai fini della comunicazione di cui al paragrafo 15, le informazioni di cui ai paragrafi 10, 11, 12 e 13 dei presenti orientamenti saranno trasmesse all’ABE su base trimestrale, alle stesse date di riferimento e d’invio di cui al paragrafo precedente.

20. La prima data di riferimento per la comunicazione delle informazioni incluse nei modelli S …

La prima data di riferimento per la comunicazione delle informazioni incluse nei modelli S 09.01 e S 09.02 di cui all’allegato I dovrebbe essere il 30 giugno 2025.

21. La prima data di riferimento per la comunicazione delle informazioni incluse nei modelli S …

La prima data di riferimento per la comunicazione delle informazioni incluse nei modelli S 01.00, S 02.00, S 03.01, S 03.02, S 04.01, S 04.02, S 04.03 e S 04.04 di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2902 della Commissione per gli emittenti di token di moneta elettronica denominati in una valuta che è una valuta ufficiale di uno Stato membro nonché nei modelli S 03.03, S 10.01, S 10.02 e S 10.03 di cui all’allegato I dei presenti orientamenti per gli emittenti di token collegati ad attività e gli emittenti di token di moneta elettronica dovrebbe essere quella corrispondente al trimestre in cui il valore di emissione dei token collegati ad attività o dei token di moneta elettronica è superiore alla soglia di cui al paragrafo 16 o in cui l’autorità competente ha imposto agli emittenti di comunicare tali informazioni. REGOLAMENTO (UE) 2023/1114

22. In deroga al paragrafo 18, la data di invio per la presentazione dei modelli con data di …

In deroga al paragrafo 18, la data di invio per la presentazione dei modelli con data di riferimento del 30 giugno 2025 dovrebbe essere il 1º settembre 2025.

23. L’ultima data di riferimento dovrebbe essere quella corrispondente al terzo trimestre …

L’ultima data di riferimento dovrebbe essere quella corrispondente al terzo trimestre consecutivo in cui il valore di emissione del token collegato ad attività è inferiore alla soglia di cui al paragrafo 16.

24. Gli emittenti dovrebbero trasmettere le informazioni di cui ai presenti orientamenti nei …

Gli emittenti dovrebbero trasmettere le informazioni di cui ai presenti orientamenti nei formati e con le modalità specificati dalle autorità competenti per lo scambio di dati e rispettando la definizione dei punti di dati dell’apposito modello e le formule di convalida previste nell’allegato V, nonché le disposizioni seguenti:

  • a. nei dati comunicati non dovrebbero essere incluse le informazioni non richieste o non applicabili;
  • b. i valori numerici dovrebbero essere trasmessi come dati fattuali come segue:
i.i punti di dati con il tipo di dati «monetario» dovrebbero essere comunicati utilizzando una precisione minima equivalente alle diecimila unità;
ii.i punti di dati con il tipo di dati «numero intero» dovrebbero essere comunicati senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità.
  • c. Le autorità competenti dovrebbero imporre agli emittenti di token collegati ad attività e agli emittenti di token di moneta elettronica di associare i dati presentati conformemente ai presenti orientamenti alle informazioni elencate e previste al paragrafo 8 dell’allegato II.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/