+76. Nell’ambito della gestione dei rischi di condotta, legali e reputazionali, gli enti dovrebbero …
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76. Nell’ambito della gestione dei rischi di condotta, legali e reputazionali, gli enti dovrebbero …
Nell’ambito della gestione dei rischi di condotta, legali e reputazionali, gli enti dovrebbero disporre di solidi processi per individuare, prevenire e gestire i rischi derivanti da pratiche di greenwashing o da pratiche percepite come tali, tenendo conto dei principi delle autorità europee di vigilanza enunciati nella sezione 2.1 della relazione finale dell’ABE in materia di monitoraggio e sorveglianza del greenwashing (16 ). A tal fine, gli enti dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire che la comunicazione relativa alla sostenibilità sia corretta, chiara e non fuorviante e che le dichiarazioni di sostenibilità siano accurate, comprovate e aggiornate, forniscano un’equa rappresentazione del profilo generale dell’ente - o del profilo del prodotto e siano presentate in modo comprensibile. Ciò dovrebbe essere fatto sia a livello di ente (ad esempio in relazione agli impegni di sostenibilità, compresi gli obiettivi prospettici) sia a livello di prodotto o di attività (ad esempio in relazione a prodotti e attività commercializzati come sostenibili), anche monitorando gli sviluppi giuridici, le prassi di mercato e le controversie sulle presunte pratiche di greenwashing .
5.6.5. Rischio di concentrazione
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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