+76. Nell’ambito della gestione dei rischi di condotta, legali e reputazionali, gli enti dovrebbero …

76. Nell’ambito della gestione dei rischi di condotta, legali e reputazionali, gli enti dovrebbero …

Nell’ambito della gestione dei rischi di condotta, legali e reputazionali, gli enti dovrebbero disporre di solidi processi per individuare, prevenire e gestire i rischi derivanti da pratiche di greenwashing o da pratiche percepite come tali, tenendo conto dei principi delle autorità europee di vigilanza enunciati nella sezione 2.1 della relazione finale dell’ABE in materia di monitoraggio e sorveglianza del greenwashing (16 ). A tal fine, gli enti dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire che la comunicazione relativa alla sostenibilità sia corretta, chiara e non fuorviante e che le dichiarazioni di sostenibilità siano accurate, comprovate e aggiornate, forniscano un’equa rappresentazione del profilo generale dell’ente

  • o del profilo del prodotto e siano presentate in modo comprensibile. Ciò dovrebbe essere fatto sia a livello di ente (ad esempio in relazione agli impegni di sostenibilità, compresi gli obiettivi prospettici) sia a livello di prodotto o di attività (ad esempio in relazione a prodotti e attività commercializzati come sostenibili), anche monitorando gli sviluppi giuridici, le prassi di mercato e le controversie sulle presunte pratiche di greenwashing .

5.6.5. Rischio di concentrazione

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/