+5.6 Politiche e procedure per le categorie di rischio finanziario
---+67. Gli enti dovrebbero comprendere e gestire l’impatto attuale e potenziale impatto futuro dei …
---+68. Ai fini dell’integrazione dei rischi ESG nelle politiche e nelle procedure relative al rischio …
---+69. Per quanto riguarda i rischi ambientali, gli enti dovrebbero includere nelle loro politiche e …
---+70. Per quanto riguarda il rischio di mercato, gli enti dovrebbero considerare in che modo i rischi …
---+71. Per quanto riguarda il rischio di liquidità e di rifinanziamento, gli enti dovrebbero almeno …
---+72. Inoltre, per quanto riguarda i rischi ambientali, gli enti dovrebbero considerare in che modo …
---+73. Per quanto riguarda il rischio operativo, gli enti dovrebbero considerare in che modo i rischi …
---+74. Per quanto riguarda i rischi ambientali, gli enti dovrebbero: a) individuare e classificare le …
---+75. Per quanto riguarda i rischi reputazionali, gli enti dovrebbero considerare e gestire l’impatto …
---+76. Nell’ambito della gestione dei rischi di condotta, legali e reputazionali, gli enti dovrebbero …
---+77. Per quanto riguarda il rischio di concentrazione, gli enti dovrebbero considerare e gestire i …

5.6 Politiche e procedure per le categorie di rischio finanziario

5.6 Politiche e procedure per le categorie di rischio finanziario

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
67. Gli enti dovrebbero comprendere e gestire l’impatto attuale e potenziale impatto futuro dei …

Gli enti dovrebbero comprendere e gestire l’impatto attuale e potenziale impatto futuro dei rischi ESG sulle proprie esposizioni al rischio di credito, sulla valutazione delle proprie posizioni soggette al rischio di mercato, in particolare ai fini di una valutazione prudente, sul proprio profilo di rischio di liquidità e sui buffer, sui propri rischi operativi (comprese le controversie legali) e rischi reputazionali, anche ricorrendo ad analisi prospettiche.

5.6.1. Rischio di credito

68. Ai fini dell’integrazione dei rischi ESG nelle politiche e nelle procedure relative al rischio …

Ai fini dell’integrazione dei rischi ESG nelle politiche e nelle procedure relative al rischio di credito di cui al paragrafo 56 degli orientamenti dell’ABE in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti, gli enti dovrebbero assicurare che le rispettive politiche settoriali di credito, che riflettono i rischi ESG, siano propagate a valle all’interno dell’ente e tradotte in chiari criteri di concessione a disposizione del personale delle linee di business e dei responsabili delle decisioni sul credito, e che nel quadro di monitoraggio del rischio di credito siano contemplati i rischi ESG.

69. Per quanto riguarda i rischi ambientali, gli enti dovrebbero includere nelle loro politiche e …

Per quanto riguarda i rischi ambientali, gli enti dovrebbero includere nelle loro politiche e procedure una combinazione di aspetti qualitativi e quantitativi. Sulla base della valutazione della rilevanza che gli enti effettuano e della rispettiva propensione al rischio, gli enti dovrebbero stabilire metriche quantitative del rischio di credito che riguardino i segmenti di clientela, i tipi di garanzie e gli strumenti di mitigazione del rischio più significativi.

5.6.2. Rischio di mercato

70. Per quanto riguarda il rischio di mercato, gli enti dovrebbero considerare in che modo i rischi …

Per quanto riguarda il rischio di mercato, gli enti dovrebbero considerare in che modo i rischi ESG potrebbero incidere sul valore degli strumenti finanziari all’interno del proprio portafoglio, valutare il potenziale rischio di perdite e l’aumento della volatilità del valore del proprio portafoglio e stabilire processi efficaci per controllare o mitigare gli impatti associati nell’ambito del rispettivo quadro di gestione del rischio di mercato, compreso, ove necessario, il riesame della propensione al rischio del portafoglio di negoziazione e la fissazione di limiti interni per le posizioni o le esposizioni dei clienti.

5.6.3. Rischio di liquidità e di rifinanziamento

71. Per quanto riguarda il rischio di liquidità e di rifinanziamento, gli enti dovrebbero almeno …

Per quanto riguarda il rischio di liquidità e di rifinanziamento, gli enti dovrebbero almeno considerare in che modo i rischi ESG potrebbero incidere sui deflussi di cassa netti (ad esempio maggiori utilizzi di linee di credito) o sul valore degli attivi che costituiscono le riserve di liquidità e, ove opportuno, prevedere tali impatti nella calibrazione delle riserve di liquidità

  • o nel rispettivo quadro di gestione del rischio di liquidità.
72. Inoltre, per quanto riguarda i rischi ambientali, gli enti dovrebbero considerare in che modo …

Inoltre, per quanto riguarda i rischi ambientali, gli enti dovrebbero considerare in che modo tali rischi potrebbero incidere sulla disponibilità e/o stabilità delle proprie fonti di raccolta e tenerne conto nell’ambito della gestione del rischio di rifinanziamento. A tal fine, gli enti dovrebbero prendere in considerazione diversi orizzonti temporali, in condizioni normali e in circostanze avverse, che dovrebbero tenere conto, tra l’altro, dei potenziali impatti dei rischi ambientali sui rischi reputazionali, di una condizione di accesso più difficile o più costoso al mercato della raccolta e/o di una accelerazione dei prelievi dei depositi.

5.6.4. Rischi operativi e reputazionali

73. Per quanto riguarda il rischio operativo, gli enti dovrebbero considerare in che modo i rischi …

Per quanto riguarda il rischio operativo, gli enti dovrebbero considerare in che modo i rischi ESG potrebbero incidere sulle diverse tipologie di eventi di rischio operativo previste dall’articolo 324 del regolamento (UE) n. 575/2013 e sulla loro capacità di assicurare la continuità delle operazioni critiche e dovrebbero integrare i rischi ESG rilevanti nel proprio quadro di gestione del rischio operativo.

74. Per quanto riguarda i rischi ambientali, gli enti dovrebbero: a) individuare e classificare le …

Per quanto riguarda i rischi ambientali, gli enti dovrebbero:

  • a) individuare e classificare le perdite connesse ai rischi ambientali nei propri registri delle perdite operative, in linea con la tassonomia del rischio e con la metodologia per classificare gli eventi di perdita stabilite dalle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 317, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 575/2013;
  • b) sviluppare processi per valutare e gestire la probabilità di accadimento e l’impatto dei rischi legali connessi all’ambiente;
  • c) utilizzare l’analisi di scenario per determinare in che modo i fattori determinanti del rischio fisico possono incidere sulla continuità operativa; e
  • d) tenere conto dei rischi ambientali rilevanti nell’elaborazione dei piani di continuità operativa.
75. Per quanto riguarda i rischi reputazionali, gli enti dovrebbero considerare e gestire l’impatto …

Per quanto riguarda i rischi reputazionali, gli enti dovrebbero considerare e gestire l’impatto dei rischi ESG sulla propria reputazione, anche tenendo conto dei potenziali rischi associati ai prestiti e agli investimenti in imprese suscettibili di controversie legate ai fattori ESG, come le violazioni dei diritti sociali o diritti umani. Gli enti dovrebbero inoltre considerare, ove applicabile, i rischi reputazionali derivanti dal mancato rispetto degli impegni in materia di sostenibilità o dei propri piani di transizione, o dalla (percepita) scarsa credibilità di tali impegni e piani.

76. Nell’ambito della gestione dei rischi di condotta, legali e reputazionali, gli enti dovrebbero …

Nell’ambito della gestione dei rischi di condotta, legali e reputazionali, gli enti dovrebbero disporre di solidi processi per individuare, prevenire e gestire i rischi derivanti da pratiche di greenwashing o da pratiche percepite come tali, tenendo conto dei principi delle autorità europee di vigilanza enunciati nella sezione 2.1 della relazione finale dell’ABE in materia di monitoraggio e sorveglianza del greenwashing (16 ). A tal fine, gli enti dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire che la comunicazione relativa alla sostenibilità sia corretta, chiara e non fuorviante e che le dichiarazioni di sostenibilità siano accurate, comprovate e aggiornate, forniscano un’equa rappresentazione del profilo generale dell’ente

  • o del profilo del prodotto e siano presentate in modo comprensibile. Ciò dovrebbe essere fatto sia a livello di ente (ad esempio in relazione agli impegni di sostenibilità, compresi gli obiettivi prospettici) sia a livello di prodotto o di attività (ad esempio in relazione a prodotti e attività commercializzati come sostenibili), anche monitorando gli sviluppi giuridici, le prassi di mercato e le controversie sulle presunte pratiche di greenwashing .

5.6.5. Rischio di concentrazione

77. Per quanto riguarda il rischio di concentrazione, gli enti dovrebbero considerare e gestire i …

Per quanto riguarda il rischio di concentrazione, gli enti dovrebbero considerare e gestire i rischi posti dalla concentrazione di esposizioni o garanzie in singole controparti, controparti connesse o in determinati settori industriali, settori economici o aree geografiche che possono presentare un grado più elevato di vulnerabilità ai rischi ESG. Al fine di individuare i rischi di concentrazione legati ai fattori ESG, gli enti dovrebbero considerare la dimensione e/o le quote delle rispettive esposizioni che possono essere influenzate dai rischi ESG in relazione alle esposizioni totali e come percentuale del capitale di classe 1. Gli enti dovrebbero prendere in considerazione diversi fattori ESG, tra cui le emissioni di gas a effetto serra, le caratteristiche settoriali, la vulnerabilità delle aree geografiche ai rischi fisici, le carenze o le controversie sociali o di governance individuate nelle giurisdizioni in cui sono ubicate le esposizioni o le garanzie, nonché la disponibilità di fattori di mitigazione dei rischi. Gli enti dovrebbero valutare se e come il rischio di concentrazione legato ai fattori ESG peggiori la precedente vulnerabilità finanziaria delle esposizioni.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/