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+7. Ai fini del paragrafo 6, per «membri del personale» si dovrebbero intendere tutte le persone che … |
7. Ai fini del paragrafo 6, per «membri del personale» si dovrebbero intendere tutte le persone che …Ai fini del paragrafo 6, per «membri del personale» si dovrebbero intendere tutte le persone che hanno un rapporto di lavoro con l’autorità competente e che sono direttamente coinvolte nella funzione di vigilanza o nel relativo processo decisionale, compreso il personale che svolge funzioni orizzontali o trasversali, ai fini dell’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013 (4 ) o, nel caso della Banca centrale europea, al regolamento (UE) n. 1024/2013. Le autorità competenti dovrebbero inoltre applicare gli orientamenti alle persone distaccate presso l’autorità competente a titolo temporaneo in relazione alle attività o alle funzioni sopra indicate, ponendo in essere accordi adeguati. Le autorità competenti possono estendere l’applicazione dei presenti orientamenti (2 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). (3 ) JC 2023 17 Joint ESAs Supervisory Independence criteria.pdf. (4 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE)
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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