+Ambito di applicazione
---+6. I presenti orientamenti si applicano alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi da parte …
---+7. Ai fini del paragrafo 6, per «membri del personale» si dovrebbero intendere tutte le persone che …
---+8. Ai fini del paragrafo 6, qualora i compiti di gestione quotidiana della funzione di vigilanza …
---+9. Qualora l’organo decisionale collettivo più elevato dell’autorità competente non operi alcuna …

Ambito di applicazione

Ambito di applicazione

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
6. I presenti orientamenti si applicano alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi da parte …

I presenti orientamenti si applicano alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi da parte delle autorità competenti ai sensi della direttiva 2013/36/UE, comprese le disposizioni relative all’indipendenza dei membri del loro personale e dei loro organi di governance nonché alla gestione dei conflitti di interessi dei membri del loro personale e dei membri dell’organo di governance delle autorità competenti.

7. Ai fini del paragrafo 6, per «membri del personale» si dovrebbero intendere tutte le persone che …

Ai fini del paragrafo 6, per «membri del personale» si dovrebbero intendere tutte le persone che hanno un rapporto di lavoro con l’autorità competente e che sono direttamente coinvolte nella funzione di vigilanza o nel relativo processo decisionale, compreso il personale che svolge funzioni orizzontali o trasversali, ai fini dell’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013 (4 ) o, nel caso della Banca centrale europea, al regolamento (UE) n. 1024/2013. Le autorità competenti dovrebbero inoltre applicare gli orientamenti alle persone distaccate presso l’autorità competente a titolo temporaneo in relazione alle attività o alle funzioni sopra indicate, ponendo in essere accordi adeguati. Le autorità competenti possono estendere l’applicazione dei presenti orientamenti

(2 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(3 ) JC 2023 17 Joint ESAs Supervisory Independence criteria.pdf.

(4 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE)

  • n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1). ai soggetti esterni che svolgono compiti di vigilanza per conto dell’autorità competente su base contrattuale e/o porre in essere accordi adeguati con prestatori di servizi.
8. Ai fini del paragrafo 6, qualora i compiti di gestione quotidiana della funzione di vigilanza …

Ai fini del paragrafo 6, qualora i compiti di gestione quotidiana della funzione di vigilanza dell’autorità competente siano affidati a un direttore esecutivo o a una posizione analoga al di sotto del livello dell’organo decisionale collettivo più elevato di cui all’articolo 4 bis , paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE o a membri di un altro organo collettivo, i presenti orientamenti dovrebbero essere applicati ai membri esecutivi dell’organo decisionale collettivo più elevato che possono impartire istruzioni a detto direttore esecutivo o ai membri di tale altro organo collettivo.

9. Qualora l’organo decisionale collettivo più elevato dell’autorità competente non operi alcuna …

Qualora l’organo decisionale collettivo più elevato dell’autorità competente non operi alcuna distinzione tra i membri cui è conferito il potere di esercitare funzioni esecutive per quanto riguarda la gestione quotidiana della funzione di vigilanza e quelli cui sono conferite funzioni non esecutive, o non preveda una ripartizione dei compiti e dei poteri decisionali tra tali membri, i presenti orientamenti dovrebbero essere applicati a tutti i membri di tale organo decisionale più elevato, esclusi i governatori delle banche centrali.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/