+19. Il paragrafo 55 è sostituito dal seguente: «55. Qualora eventuali modifiche del programma delle …

19. Il paragrafo 55 è sostituito dal seguente: «55. Qualora eventuali modifiche del programma delle …

Il paragrafo 55 è sostituito dal seguente:

«55. Qualora eventuali modifiche del programma delle obbligazioni creditizie di cui all’articolo 178, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 siano la conseguenza di difficoltà finanziarie di un debitore, gli enti dovrebbero inoltre valut are se una misura di concessione sia stata accordata e se si sia verificata un’indicazione dell’improbabile adempimento.»

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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