+19. Il paragrafo 55 è sostituito dal seguente: «55. Qualora eventuali modifiche del programma delle …
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19. Il paragrafo 55 è sostituito dal seguente: «55. Qualora eventuali modifiche del programma delle …
Il paragrafo 55 è sostituito dal seguente: «55. Qualora eventuali modifiche del programma delle obbligazioni creditizie di cui all’articolo 178, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 siano la conseguenza di difficoltà finanziarie di un debitore, gli enti dovrebbero inoltre valut are se una misura di concessione sia stata accordata e se si sia verificata un’indicazione dell’improbabile adempimento.»
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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