+4. Modifiche
---+7. I presenti orientamenti si applicano a decorrere da 19.10.2026.
---+8. Gli orientamenti EBA/GL/2016/07 sono modificati come segue.
---+9. Al paragrafo 23, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) nel caso specifico di accordi di …
---+10. Il paragrafo 31 è sostituito dal seguente: «31. Laddove il debitore sia stato adeguatamente …
---+11. Il paragrafo 32 è soppresso.
---+12. Al paragrafo 39, la lettera a) è soppressa.
---+13. Il titolo che segue il paragrafo 48 è sostituito dal seguente: «Obbligazione finanziaria …
---+14. Il paragrafo 49 è soppresso.
---+15. Il paragrafo 50 è soppresso.
---+16. Il paragrafo 52 è sostituito dal seguente: «52. Ai fini dell’improbabile adempimento di cui …
---+17. Il paragrafo 53 è sostituito dal seguente: «53. Tuttavia, nel caso in cui l’obbligazione …
---+18. Il paragrafo 54 è sostituito dal seguente: «54. Tutte le esposizioni classificate come …
---+19. Il paragrafo 55 è sostituito dal seguente: «55. Qualora eventuali modifiche del programma delle …
---+20. Al paragrafo 59, la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) La classificazione di …
---+21. Il paragrafo 72 è sostituito dal seguente: «72. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 178 …
---+22. Al paragrafo 73, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) le condizioni di cui alle …
---+23. Al paragrafo 83, la lettera b) è soppressa.

4. Modifiche

4. Modifiche

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
7. I presenti orientamenti si applicano a decorrere da 19.10.2026.

I presenti orientamenti si applicano a decorrere da 19.10.2026.

8. Gli orientamenti EBA/GL/2016/07 sono modificati come segue.

Gli orientamenti EBA/GL/2016/07 sono modificati come segue.

9. Al paragrafo 23, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) nel caso specifico di accordi di …

Al paragrafo 23, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) nel caso specifico di accordi di factoring per i quali i crediti commerciali acquistati siano iscritti nel bilancio dell’ente e ricorra una delle seguenti condizioni:

  • (i) la soglia di rilevanza fissata dall’autorità competente in conformità all’articolo 178, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 è superata, ma nessuno dei crediti commerciali verso il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni;
  • (ii) il debitore non è stato adeguatamente informato circa la cessione del credito commerciale da parte del cliente del factor e l’ente ha la prova che il debitore ha effettuato il pagamento del credito commerciale al cliente prima che lo stesso fosse in arretrato da oltre 90 giorni;
  • (iii) nel caso di accordi di factoring non comunicati, l’ente ha la prova che il debitore ha effettuato il pagamento del credito commerciale al cliente prima che lo stesso fosse in arretrato da oltre 90 giorni.
10. Il paragrafo 31 è sostituito dal seguente: «31. Laddove il debitore sia stato adeguatamente …

Il paragrafo 31 è sostituito dal seguente:

«31. Laddove il debitore sia stato adeguatamente informato circa la cessione del credito commerciale ma abbia comunque effettuato il pagamento al cliente, l’ente dovrebbe continuare a contare i giorni di arretrato secondo le condizioni del credito commerciale.»

11. Il paragrafo 32 è soppresso.

Il paragrafo 32 è soppresso.

12. Al paragrafo 39, la lettera a) è soppressa.

Al paragrafo 39, la lettera a) è soppressa.

13. Il titolo che segue il paragrafo 48 è sostituito dal seguente: «Obbligazione finanziaria …

Il titolo che segue il paragrafo 48 è sostituito dal seguente:

«Obbligazione finanziaria ridotta dovuta a una misura di concessione»

14. Il paragrafo 49 è soppresso.

Il paragrafo 49 è soppresso.

15. Il paragrafo 50 è soppresso.

Il paragrafo 50 è soppresso.

16. Il paragrafo 52 è sostituito dal seguente: «52. Ai fini dell’improbabile adempimento di cui …

Il paragrafo 52 è sostituito dal seguente:

«52. Ai fini dell’improbabile adempimento di cui all’articolo 178, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, per ogni misura di concessione, gli enti dovrebbero calcolare l’obbligazione finanziaria ridotta e compararla con la soglia di cui al paragrafo 51. Nel caso in cui l’obbligazione finanziaria ridotta sia superiore a tale soglia, le esposizioni dovrebbero essere considerate in stato di default.»

17. Il paragrafo 53 è sostituito dal seguente: «53. Tuttavia, nel caso in cui l’obbligazione …

Il paragrafo 53 è sostituito dal seguente:

«53. Tuttavia, nel caso in cui l’obbligazione finanziaria ridotta sia al di sotto della soglia specificata, e in particolare quando il valore attuale netto dei flussi di cassa previsti sulla base dell’accordo di misure di concessione sia più elevato del valore attuale netto dei flussi di cassa previsti prima delle modifiche delle condizioni contrattuali, gli enti dovrebbero valutare tali esposizioni per verificare se vi siano altre possibili indicazioni dell’improbabile adempimento. Nel caso in cui l’ente abbia ragionevoli dubbi riguardo alla probabilità di rimborso integrale e tempestivo dell’obbligazione creditizia ai sensi del nuovo accordo, il debitore dovrebbe essere considerato in stato di default. Gli indicatori che possono suggerire l’improbabile adempimento includono i seguenti:

  • (a) il pagamento di un’ingente somma forfettaria previsto alla fine del programma di rimborso;
  • (b) un programma di rimborso irregolare laddove siano previsti pagamenti significativamente inferiori all’inizio del programma di rimborso;
  • (c) un periodo di tolleranza significativo all’inizio del programma di rimborso;
  • (d) le esposizioni verso il debitore sono state oggetto di misure di concessione più di una volta.»
18. Il paragrafo 54 è sostituito dal seguente: «54. Tutte le esposizioni classificate come …

Il paragrafo 54 è sostituito dal seguente:

«54. Tutte le esposizioni classificate come deteriorate e oggetto di misure di concessione in conformità agli articoli 47 bis e 47 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero essere classificate come in stato di default.»

19. Il paragrafo 55 è sostituito dal seguente: «55. Qualora eventuali modifiche del programma delle …

Il paragrafo 55 è sostituito dal seguente:

«55. Qualora eventuali modifiche del programma delle obbligazioni creditizie di cui all’articolo 178, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 siano la conseguenza di difficoltà finanziarie di un debitore, gli enti dovrebbero inoltre valut are se una misura di concessione sia stata accordata e se si sia verificata un’indicazione dell’improbabile adempimento.»

20. Al paragrafo 59, la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) La classificazione di …

Al paragrafo 59, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) La classificazione di un’esposizione come deteriorata in conformità all’articolo 47 bis, paragrafo 3, lettere da b) a e), del regolamento (UE) n. 575/2013.»

21. Il paragrafo 72 è sostituito dal seguente: «72. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 178 …

Il paragrafo 72 è sostituito dal seguente:

«72. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 178, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, e laddove un’esposizione sia stata considerata in stato di default in conformità all’articolo 178, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, indipendentemente dal fatto che la misura di concessione sia stata accordata prima o dopo l’individuazione del default, gli enti dovrebbero considerare che nessun indicatore del default continui ad applicarsi a un’esposizione precedentemente in stato di default, laddove sia trascorso almeno un anno dall’ultimo dei seguenti eventi:

  • (a) il momento in cui la misura di concessione è stata accordata;
  • (b) il momento in cui l’esposizione è stata classificata come in stato di default;
  • (c) la fine del periodo di tolleranza incluso negli accordi di concessione.»
22. Al paragrafo 73, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) le condizioni di cui alle …

Al paragrafo 73, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) le condizioni di cui alle lettere da a) a e) dovrebbero essere soddisfatte anche con riferimento alle nuove esposizioni verso il debitore, in particolare laddove le precedenti esposizioni in stato di default verso detto debitore, oggetto di misura di concessione, siano state cedute o annullate.»

23. Al paragrafo 83, la lettera b) è soppressa.

Al paragrafo 83, la lettera b) è soppressa.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/