+23. Qualora nessuna delle esclusioni previste al paragrafo 22 trovi applicazione, le autorità …

23. Qualora nessuna delle esclusioni previste al paragrafo 22 trovi applicazione, le autorità …

Qualora nessuna delle esclusioni previste al paragrafo 22 trovi applicazione, le autorità competenti e le altre persone a cui si rivolgono i presenti orientamenti dovrebbero valutare le caratteristiche delle cripto-attività per stabilire se esse rientrino nella categoria di EMT, ART o altro tipo ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114 considerando quanto segue:

(8 ) Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).

(9 ) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(10 ) Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1).

(11 ) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

(12 ) Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

(13 ) Link da aggiungere quando gli orientamenti dell’ESMA diventeranno definitivi (per il documento di consultazione, cfr. ESMA75-453128700-52).

(14 ) Parere e relazione del 2014 dell’ABE sul perimetro degli enti creditizi: https://www.eba.europa.eu/publications-and-media/press-releases/eba-publishes-opinion-perimeter-credit-institutions e parere del 2020 dell’ABE: https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/document_library/Publications/Opinions/2020/931784/EBA%20Opinion%2 0on%20elements%20of%20the%20definition%20of%20credit%20institution.pdf.

(15 ) Relazione del 2024 dell’ABE sui depositi strutturati: https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2024-07/b807c1a8-6f1d-4c2b-b2a0-2cdcb7737282/Report%20on%20structured%20deposits.pdf.

(16 ) Relazione finale del gruppo di esperti della Commissione sul diritto europeo dei contratti di assicurazione. Commissione europea, 2014, pagg. 38 e segg.

  • a. la cripto-attività mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento esclusivamente al valore di una singola valuta ufficiale? In caso affermativo, deve essere classificata come EMT a norma del titolo IV del regolamento (UE) 2023/1114;
  • b. se la cripto-attività non mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento esclusivamente al valore di una singola valuta ufficiale, essa mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali? In caso affermativo, deve essere classificata come ART a norma del titolo III del regolamento (UE) 2023/1114;
  • c. se la cripto-attività non mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto (e quindi non è un ART né un EMT), essa deve essere classificata come cripto-attività ai sensi del titolo II del regolamento (UE) 2023/1114.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/