+Test standardizzato per la classificazione di cripto-attività
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Test standardizzato per la classificazione di cripto-attività

Test standardizzato per la classificazione di cripto-attività

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
17. Le autorità competenti e le altre persone a cui sono rivolti i presenti orientamenti dovrebbero …

Le autorità competenti e le altre persone a cui sono rivolti i presenti orientamenti dovrebbero adottare un approccio comune per determinare la classificazione di una cripto-attività caso per caso, tenendo conto di tutti gli attributi del token in questione, conformemente al diagramma di flusso riportato nell’allegato C.

18. Le autorità competenti e le altre persone a cui sono rivolti i presenti orientamenti dovrebbero …

Le autorità competenti e le altre persone a cui sono rivolti i presenti orientamenti dovrebbero determinare se il token costituisce una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto, essendo questi gli attributi necessari di una cripto-attività così come definito nell’articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114. I termini «valore» e «diritto» dovrebbero essere interpretati in senso lato, conformemente al considerando (2) di tale regolamento. Le cripto-attività prive di valore intrinseco, ma con un valore attribuito dal venditore/acquirente o dai partecipanti al mercato (4 ) dovrebbero essere trattate come rappresentazioni digitali di valore.

19. Le autorità competenti e le altre persone a cui sono rivolti i presenti orientamenti dovrebbero …

Le autorità competenti e le altre persone a cui sono rivolti i presenti orientamenti dovrebbero altresì valutare se la rappresentazione digitale del valore e/o dei diritti possa essere trasferita e memorizzata elettronicamente utilizzando la tecnologia a registro distribuito (DLT) o tecnologie analoghe. Un token può essere considerato «non trasferibile» soltanto se sono soddisfatte almeno le seguenti condizioni: i) il token è accettato soltanto dall’emittente o dall’offerente e ii) è tecnicamente impossibile che il token sia trasferito dal possessore a persone diverse dall’emittente o dall’offerente [considerando (17) del regolamento (UE) 2023/1114]. Per valutare

(4 ) Ad esempio, i token, come il Bitcoin e le cosiddette «meme coin», sono scambiati in borse con prezzi pubblici. se una tecnologia è simile alla DLT si dovrebbero considerare gli attributi funzionali di tale tecnologia, compresa la base su cui gli archivi (i registri) sono conservati, condivisi e il modo in cui viene raggiunto il consenso (cioè il funzionamento di qualsiasi meccanismo di consenso).

20. Se entrambi gli elementi (rappresentazione digitale di un valore e/o diritto che è trasferito e …

Se entrambi gli elementi (rappresentazione digitale di un valore e/o diritto che è trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia DLT o una tecnologia analoga) sono soddisfatti, le autorità competenti e le altre persone alle quali sono rivolti i presenti orientamenti dovrebbero considerare il token compatibile con una cripto-attività ai fini del regolamento (UE) 2023/1114.

21. Al fine di determinare se la cripto-attività rientra nell’ambito di applicazione del …

Al fine di determinare se la cripto-attività rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1114, le autorità competenti e le altre persone a cui si rivolgono i presenti orientamenti dovrebbero valutare tutte le esclusioni individuate nell’articolo 2, paragrafi da 2) a 4), del regolamento (UE) 2023/1114:

  • a. Articolo 2, paragrafo 2): l’emittente o l’offerente è una persona di cui al suddetto paragrafo? Il MiCAR non si applica alle persone che prestano servizi per le cripto-attività esclusivamente per le loro imprese madri, per le loro filiazioni o per altre filiazioni delle loro imprese madri; ai curatori o agli amministratori che agiscono nel corso di una procedura di insolvenza, salvo ai fini dell’articolo 47; alla BCE, alle banche centrali degli Stati membri ove agiscano in veste di autorità monetarie o alle altre autorità pubbliche degli Stati membri; alla Banca europea per gli investimenti e alle sue controllate; al Fondo europeo di stabilità finanziaria e al meccanismo europeo di stabilità; alle organizzazioni internazionali pubbliche.
  • b. Articolo 2, paragrafo 3): la cripto-attività è unica e non è fungibile con altre cripto-attività (5 )? Nell’ambito della valutazione dell’unicità e della non fungibilità di una cripto-attività, le autorità competenti e le altre persone a cui sono rivolti i presenti orientamenti dovrebbero tenere conto dell’articolo 2, paragrafo 3, e del considerando (11) del regolamento (UE) 2023/1114, nonché degli Orientamenti sulle condizioni e sui criteri per la qualificazione delle cripto-attività come strumenti finanziari (6 ).
  • c. Articolo 2, paragrafo 4): la cripto-attività si configura come un prodotto di cui all’elenco di tale paragrafo? Il regolamento (UE) 2023/1114 non si applica a strumenti finanziari, depositi, depositi strutturati, fondi (ad eccezione dei token di moneta elettronica), posizioni inerenti a cartolarizzazione [ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 (7 )], prodotti assicurativi e contratti di riassicurazione (ai sensi della direttiva 2009/138/CE), prodotti pensionistici che forniscono principalmente reddito durante la pensione, schemi

(5 ) A titolo esemplificativo, ciò potrebbe includere una cripto-attività non fungibile che confermi un diritto di proprietà esclusivo su una specifica attività tangibile, come un immobile (ad esempio, una casa o una proprietà commerciale), o su un’attività intangibile, come un brevetto.

(6 ) Link da aggiungere quando gli orientamenti dell’ESMA diventeranno definitivi (per il documento di consultazione, cfr. ESMA75-453128700-52).

(7 ) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L pensionistici aziendali o professionali riconosciuti ufficialmente [ai sensi delle direttive (UE) 2016/2341 (8 ) e 2009/138/CE (9 )], singoli prodotti pensionistici obbligatori per il datore di lavoro, prodotti pensionistici individuali paneuropei [ai sensi del regolamento (UE) 2019/1238 (10 )]e regimi di sicurezza sociale [ai sensi dei regolamenti (CE)

  • n. 883/2004 (11 ) e (CE) n. 987/2009 (12 )].
22. Fatto salvo qualsiasi altro elemento pertinente, le informazioni di cui al paragrafo 13 dei …

Fatto salvo qualsiasi altro elemento pertinente, le informazioni di cui al paragrafo 13 dei presenti orientamenti dovrebbero essere prese in considerazione al fine di valutare se la cripto-attività sia:

  • a. uno strumento finanziario, le autorità competenti e le altre persone a cui si rivolgono i presenti orientamenti dovrebbero applicare gli orientamenti emessi dall’ESMA a norma dell’articolo 2, paragrafo 5), del regolamento (UE) 2023/1114 (13 );
  • b. un deposito, le autorità competenti e le altre persone a cui si rivolgono i presenti orientamenti dovrebbero fare riferimento al parere e alla relazione del 2014 e al parere del 2020 dell’ABE sul perimetro degli enti creditizi, che forniscono indicazioni sulla nozione di «deposito» (14 ), nonché alla relazione del 2024 dell’ABE sui depositi strutturati (15 );
  • c. un prodotto assicurativo o un contratto di assicurazione, le autorità competenti e le altre persone a cui si rivolgono i presenti orientamenti dovrebbero ricordare che non esiste una definizione esplicita di assicurazione a livello dell’UE, né come attività né come contratto (16 ).
23. Qualora nessuna delle esclusioni previste al paragrafo 22 trovi applicazione, le autorità …

Qualora nessuna delle esclusioni previste al paragrafo 22 trovi applicazione, le autorità competenti e le altre persone a cui si rivolgono i presenti orientamenti dovrebbero valutare le caratteristiche delle cripto-attività per stabilire se esse rientrino nella categoria di EMT, ART o altro tipo ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114 considerando quanto segue:

(8 ) Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).

(9 ) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(10 ) Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1).

(11 ) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

(12 ) Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

(13 ) Link da aggiungere quando gli orientamenti dell’ESMA diventeranno definitivi (per il documento di consultazione, cfr. ESMA75-453128700-52).

(14 ) Parere e relazione del 2014 dell’ABE sul perimetro degli enti creditizi: https://www.eba.europa.eu/publications-and-media/press-releases/eba-publishes-opinion-perimeter-credit-institutions e parere del 2020 dell’ABE: https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/document_library/Publications/Opinions/2020/931784/EBA%20Opinion%2 0on%20elements%20of%20the%20definition%20of%20credit%20institution.pdf.

(15 ) Relazione del 2024 dell’ABE sui depositi strutturati: https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2024-07/b807c1a8-6f1d-4c2b-b2a0-2cdcb7737282/Report%20on%20structured%20deposits.pdf.

(16 ) Relazione finale del gruppo di esperti della Commissione sul diritto europeo dei contratti di assicurazione. Commissione europea, 2014, pagg. 38 e segg.

  • a. la cripto-attività mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento esclusivamente al valore di una singola valuta ufficiale? In caso affermativo, deve essere classificata come EMT a norma del titolo IV del regolamento (UE) 2023/1114;
  • b. se la cripto-attività non mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento esclusivamente al valore di una singola valuta ufficiale, essa mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali? In caso affermativo, deve essere classificata come ART a norma del titolo III del regolamento (UE) 2023/1114;
  • c. se la cripto-attività non mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto (e quindi non è un ART né un EMT), essa deve essere classificata come cripto-attività ai sensi del titolo II del regolamento (UE) 2023/1114.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/