+Titolo I. Oggetto e ambito
---+1. I presenti orientamenti soddisfano l’obbligo di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della …
---+2. Gli orientamenti si propongono di chiarire e migliorare la cooperazione tra le autorità …
---+3. L’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2002/87/CE definisce i compiti dell’autorità …
---+4. I presenti orientamenti si rivolgono alle autorità competenti definite all’articolo 2, paragrafo …
---+5. Salvo diversa indicazione, i riferimenti contenuti nei presenti orientamenti riguardale …
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Titolo I. Oggetto e ambito
Titolo I. Oggetto e ambito
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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1. I presenti orientamenti soddisfano l’obbligo di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della …
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I presenti orientamenti soddisfano l’obbligo di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2002/87/CE1 (FICOD) per le AEV, tramite il comitato congiunto, che prevede lo sviluppo di orientamenti per raggiungere la convergenza delle prassi di vigilanza riguardo alla coerenza degli accordi di coordinamento in materia di vigilanza, ai sensi dell’articolo 116 della direttiva 2013/36/UE2 e dell’articolo 248, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE3 .
1 Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1). 2 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). 3 Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
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2. Gli orientamenti si propongono di chiarire e migliorare la cooperazione tra le autorità …
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Gli orientamenti si propongono di chiarire e migliorare la cooperazione tra le autorità competenti a livello transfrontaliero e intersettoriale, nonché di rafforzare il funzionamento dei collegi settoriali (se del caso) laddove un gruppo transfrontaliero sia stato individuato come conglomerato finanziario ai sensi della direttiva 2002/87/CE. I presenti orientamenti si propongono altresì di migliorare le condizioni di parità nel mercato interno, garantendo un coordinamento di vigilanza uniforme.
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3. L’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2002/87/CE definisce i compiti dell’autorità …
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L’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2002/87/CE definisce i compiti dell’autorità competente preposta all’eserciziodella vigilanza supplementare (il coordinatore) e impone a tale autorità e ad altre autorità competenti rilevanti e, ove necessario, alle altre autorità competenti interessate, di concludere accordi di coordinamento.
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4. I presenti orientamenti si rivolgono alle autorità competenti definite all’articolo 2, paragrafo …
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I presenti orientamenti si rivolgono alle autorità competenti definite all’articolo 2, paragrafo 16, della direttiva 2002/87/CE, e alla BCE in conformità dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio.
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5. Salvo diversa indicazione, i riferimenti contenuti nei presenti orientamenti riguardale …
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Salvo diversa indicazione, i riferimenti contenuti nei presenti orientamenti riguardale previsioni della direttiva 2002/87/CE.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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