+62. Per coordinare le misure di esecuzione da adottare e le azioni di vigilanza da realizzare ai …

62. Per coordinare le misure di esecuzione da adottare e le azioni di vigilanza da realizzare ai …

Per coordinare le misure di esecuzione da adottare e le azioni di vigilanza da realizzare ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2002/87/CE,volte a porre rimedio alla situazione in cui i) le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario non sono conformi ai requisiti supplementari di cui agli articoli 6-9 della direttiva 2002/87/CE; o ii) i requisiti sono soddisfatti ma la solvibilità può, tuttavia, essere pregiudicata; o iii) le operazioni intragruppo o le concentrazioni dei rischi rappresentano una minaccia per la posizione finanziaria delle imprese regolamentate, le autorità competenti dovrebbero adottare le seguenti misure:

  • a) ilcoordinatore dovrebbe gestire ilprocesso di coordinamento, organizzando tutte le riunioni necessarie per adempiere al mandato;
  • b) il coordinatore dovrebbe valutare le risorse ritenute necessarie, dandone comunicazione alle autorità competenti rilevanti.L’allocazione di tali risorse dovrebbe essere curata dal coordinatore e dalle altre autorità competenti rilevanti alla luce dellavalutazione di cui sopra;

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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