+Procedure da utilizzare nel coordinamento delle misure di esecuzione
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Procedure da utilizzare nel coordinamento delle misure di esecuzione

Procedure da utilizzare nel coordinamento delle misure di esecuzione

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
62. Per coordinare le misure di esecuzione da adottare e le azioni di vigilanza da realizzare ai …

Per coordinare le misure di esecuzione da adottare e le azioni di vigilanza da realizzare ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2002/87/CE,volte a porre rimedio alla situazione in cui i) le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario non sono conformi ai requisiti supplementari di cui agli articoli 6-9 della direttiva 2002/87/CE; o ii) i requisiti sono soddisfatti ma la solvibilità può, tuttavia, essere pregiudicata; o iii) le operazioni intragruppo o le concentrazioni dei rischi rappresentano una minaccia per la posizione finanziaria delle imprese regolamentate, le autorità competenti dovrebbero adottare le seguenti misure:

  • a) ilcoordinatore dovrebbe gestire ilprocesso di coordinamento, organizzando tutte le riunioni necessarie per adempiere al mandato;
  • b) il coordinatore dovrebbe valutare le risorse ritenute necessarie, dandone comunicazione alle autorità competenti rilevanti.L’allocazione di tali risorse dovrebbe essere curata dal coordinatore e dalle altre autorità competenti rilevanti alla luce dellavalutazione di cui sopra;
63. Nel coordinare le misure di esecuzione, dovrebbero essere applicate le procedure di scambio …

Nel coordinare le misure di esecuzione, dovrebbero essere applicate le procedure di scambio delle informazioni di cui al titolo III.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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