+Articolo 36 1

Articolo 36 1

1.   Qualora gli obiettivi di sorveglianza non possano essere conseguiti interagendo con l’impresa figlia istituita ai fini dell’articolo 31, paragrafo 12, o esercitando attività di sorveglianza in locali situati nell’Unione, l’autorità di sorveglianza capofila può esercitare i poteri, di cui alle disposizioni seguenti, in qualsiasi locale situato in un paese terzo che sia posseduto, o utilizzato in qualsiasi modo, ai fini della fornitura di servizi a entità finanziarie dell’Unione da parte di un fornitore terzo critico di servizi di TIC, riguardo alle relative operazioni commerciali, funzioni o servizi, compresi eventuali uffici amministrativi, commerciali o operativi, locali, terreni, edifici o altre proprietà:

a)

articolo 35, paragrafo 1, lettera a); e

b)

articolo 35, paragrafo 1, lettera b), conformemente all’articolo 38, paragrafo 2, lettere a), b) e d), e all’articolo 39, paragrafi 1 e 2, lettera a).

I poteri di cui al primo comma possono essere esercitati alle condizioni seguenti:

i)

lo svolgimento di un’ispezione in un paese terzo è ritenuto necessario dall’autorità di sorveglianza capofila per consentirle di svolgere pienamente ed efficacemente i propri compiti ai sensi del presente regolamento;

ii)

l’ispezione in un paese terzo è direttamente connessa alla fornitura di servizi TIC a entità finanziarie nell’Unione;

iii)

il fornitore terzo critico di servizi TIC interessato acconsente allo svolgimento di un’ispezione in un paese terzo; nonché

iv)

l’autorità pertinente del paese terzo interessato è stata ufficialmente informata dall’autorità di sorveglianza capofila e non ha sollevato obiezioni al riguardo.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito