+Articolo 36 1
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Articolo 36 1
1. Qualora gli obiettivi di sorveglianza non possano essere conseguiti interagendo con l’impresa figlia istituita ai fini dell’articolo 31, paragrafo 12, o esercitando attività di sorveglianza in locali situati nell’Unione, l’autorità di sorveglianza capofila può esercitare i poteri, di cui alle disposizioni seguenti, in qualsiasi locale situato in un paese terzo che sia posseduto, o utilizzato in qualsiasi modo, ai fini della fornitura di servizi a entità finanziarie dell’Unione da parte di un fornitore terzo critico di servizi di TIC, riguardo alle relative operazioni commerciali, funzioni o servizi, compresi eventuali uffici amministrativi, commerciali o operativi, locali, terreni, edifici o altre proprietà:
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a)
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articolo 35, paragrafo 1, lettera a); e
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b)
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articolo 35, paragrafo 1, lettera b), conformemente all’articolo 38, paragrafo 2, lettere a), b) e d), e all’articolo 39, paragrafi 1 e 2, lettera a).
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I poteri di cui al primo comma possono essere esercitati alle condizioni seguenti:
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i)
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lo svolgimento di un’ispezione in un paese terzo è ritenuto necessario dall’autorità di sorveglianza capofila per consentirle di svolgere pienamente ed efficacemente i propri compiti ai sensi del presente regolamento;
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ii)
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l’ispezione in un paese terzo è direttamente connessa alla fornitura di servizi TIC a entità finanziarie nell’Unione;
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iii)
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il fornitore terzo critico di servizi TIC interessato acconsente allo svolgimento di un’ispezione in un paese terzo; nonché
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iv)
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l’autorità pertinente del paese terzo interessato è stata ufficialmente informata dall’autorità di sorveglianza capofila e non ha sollevato obiezioni al riguardo.
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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