+Articolo 36 2
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Articolo 36 2
2. Fatte salve le rispettive competenze delle istituzioni dell’Unione e degli Stati membri, ai fini del paragrafo 1, l’ABE, l’ESMA o l’EIOPA concludono accordi di cooperazione amministrativa con l’autorità pertinente del paese terzo al fine di consentire il regolare svolgimento delle ispezioni nel paese terzo interessato da parte dell’autorità di sorveglianza capofila e del gruppo designato per la sua missione in tale paese terzo. Tali accordi di cooperazione non creano obblighi giuridici per l’Unione e i suoi Stati membri, né impediscono agli Stati membri e alle loro autorità competenti di concludere accordi bilaterali o multilaterali con tali paesi terzi e le loro autorità pertinenti.
Tali accordi di cooperazione specificano almeno gli elementi seguenti:
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a)
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le procedure per il coordinamento delle attività di sorveglianza svolte a norma del presente regolamento e qualsiasi analogo monitoraggio dei rischi informatici derivanti da terzi nel settore finanziario esercitato dall’autorità pertinente del paese terzo interessato, comprese le modalità di trasmissione dell’accordo di quest’ultimo al fine di consentire all’autorità di sorveglianza capofila e al suo gruppo designato di svolgere le indagini generali e le ispezioni in loco di cui al paragrafo 1, primo comma, nel territorio sotto la sua giurisdizione;
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b)
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il meccanismo per la trasmissione di tutte le informazioni pertinenti tra l’ABE, l’ESMA o l’EIOPA e l’autorità pertinente del paese terzo interessato, in particolare in relazione alle informazioni che possono essere richieste dall’autorità di sorveglianza capofila a norma dell’articolo 37;
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c)
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i meccanismi per la tempestiva notifica, da parte dell’autorità pertinente del paese terzo interessato all’ABE, all’ESMA o all’EIOPA, dei casi in cui si ritiene che un fornitore terzo di servizi TIC stabilito in un paese terzo e designato come critico ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, lettera a), abbia violato gli obblighi ai quali è tenuto a norma del diritto applicabile del paese terzo interessato quando fornisce servizi a enti finanziari in tale paese terzo, nonché i mezzi di ricorso e le penalità applicate;
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d)
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la trasmissione periodica di aggiornamenti sugli sviluppi normativi o di vigilanza sul monitoraggio dei rischi informatici derivanti da terzi degli enti finanziari nel paese terzo interessato;
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e)
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i dettagli per consentire, se necessario, la partecipazione di un rappresentante dell’autorità pertinente del paese terzo alle ispezioni condotte dall’autorità di sorveglianza capofila e dal gruppo designato.
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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