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+Articolo 49 4. |
Articolo 49 4.Per i sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, punti 1, 6 e 7, nei settori delle attività di contrasto, della migrazione, dell'asilo e della gestione del controllo delle frontiere, la registrazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si trova in una sezione sicura non pubblica della banca dati dell'UE di cui all'articolo 71 e comprende, a seconda dei casi, solo le informazioni seguenti di cui:
a)
all'allegato VIII, sezione A, punti da 1 a 5 e punti 8 e 9;
b)
all'allegato VIII, sezione B, punti da 1 a 5 e punti 8 e 9;
c)
all'allegato VIII, sezione C, punti da 1 a 3;
d)
all'allegato IX, punti 1, 2, 3 e 5. Solo la Commissione e le autorità nazionali di cui all'articolo 74, paragrafo 8, hanno accesso alle rispettive sezioni riservate della banca dati dell'UE elencate al primo comma del presente paragrafo. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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