+Articolo 8 2.

Articolo 8 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 61 per modificare l’allegato IV aggiungendo o ritirando categorie di prodotti con elementi digitali critici. Nel determinare tali categorie di prodotti con elementi digitali critici e il livello di affidabilità richiesto, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione tiene conto dei criteri di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e garantisce che le categorie di prodotti con elementi digitali soddisfano almeno uno dei criteri seguenti:

a) 

vi è una dipendenza critica dei soggetti essenziali di cui all’articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555 dalla categoria di prodotti con elementi digitali;

b) 

gli incidenti e le vulnerabilità sfruttate riguardanti la categoria di prodotti con elementi digitali potrebbero causare gravi perturbazioni delle catene di approvvigionamento critiche in tutto il mercato interno.

Prima di adottare tali atti delegati, la Commissione effettua una valutazione del tipo di cui al paragrafo 1.

Gli atti delegati di cui al primo comma prevedono un periodo di transizione minimo di sei mesi, a meno che un periodo di transizione più breve non sia giustificato da imperativi motivi di urgenza.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito