+Articolo 13 3.
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Articolo 13 3.
La valutazione dei rischi di cibersicurezza è documentata e aggiornata, se del caso, durante un periodo di assistenza da determinare conformemente al paragrafo 8 del presente articolo. Tale valutazione comprende almeno un’analisi dei rischi di cibersicurezza basata sulla finalità prevista e sull’uso ragionevolmente prevedibile del prodotto con elementi digitali, nonché sulle sue condizioni d’uso, quali l’ambiente operativo o gli attivi da proteggere, tenendo conto della durata di utilizzo del prodotto prevista. La valutazione dei rischi di cibersicurezza indica se, ed eventualmente in che modo, i requisiti di sicurezza di cui all’allegato I, parte I, punto 2, sono applicabili al pertinente prodotto con elementi digitali e le modalità di attuazione di tali requisiti sulla base della valutazione dei rischi di cibersicurezza. Indica inoltre le modalità con cui il fabbricante intende applicare l’allegato I, parte I, punto 1, e i requisiti di gestione delle vulnerabilità di cui all’allegato I, parte II.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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