|
+Articolo 13 8. |
Articolo 13 8.All’atto dell’immissione sul mercato di un prodotto con elementi digitali e per la durata del periodo di assistenza, i fabbricanti garantiscono che le vulnerabilità di tale prodotto, compresi i suoi componenti, siano gestite in modo efficace e in conformità dei requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I, parte II. I fabbricanti determinano il periodo di assistenza in modo che rifletta la durata di utilizzo prevista del prodotto, tenendo conto, in particolare, delle ragionevoli aspettative degli utilizzatori, della natura del prodotto, compresa la sua finalità prevista, nonché del pertinente diritto dell’Unione che determina la durata di vita dei prodotti con elementi digitali. Nel determinare il periodo di assistenza, i fabbricanti possono tenere conto anche dei periodi di assistenza dei prodotti con elementi digitali che offrono funzionalità analoghe immessi sul mercato da altri fabbricanti, della disponibilità dell’ambiente operativo, dei periodi di assistenza dei componenti integrati che forniscono funzioni essenziali e che provengono da terzi, nonché degli orientamenti pertinenti forniti dall’apposito gruppo di cooperazione amministrativa (ADCO) istituito a norma dell’articolo 52, paragrafo 15, e dalla Commissione. Le questioni da prendere in considerazione per determinare il periodo di assistenza sono prese in considerazione in modo da garantire la proporzionalità. Fatto salvo il secondo comma, il periodo di assistenza è di almeno cinque anni. Se si prevede che il prodotto con elementi digitali sarà utilizzato per meno di cinque anni, il periodo di assistenza corrisponde alla durata di utilizzo prevista. Tenendo conto delle raccomandazioni dell’ADCO di cui all’articolo 52, paragrafo 16, la Commissione può adottare atti delegati conformemente all’articolo 61 al fine di integrare il presente regolamento specificando il periodo minimo di assistenza per determinate categorie di prodotti qualora i dati di vigilanza del mercato suggeriscano l’inadeguatezza dei periodi di assistenza. I fabbricanti includono nella documentazione tecnica di cui all’allegato VII le informazioni prese in considerazione per determinare il periodo di assistenza di un prodotto con elementi digitali. I fabbricanti dispongono di politiche e procedure adeguate, comprese politiche di divulgazione coordinata delle vulnerabilità, di cui all’allegato I, parte II, punto 5, per trattare e correggere potenziali vulnerabilità del prodotto con elementi digitali segnalate da fonti interne o esterne. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|