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+Articolo 14 2. |
Articolo 14 2.Ai fini della notifica di cui al paragrafo 1, il fabbricante presenta:
a)
una notifica di preallarme di una vulnerabilità attivamente sfruttata, senza indebito ritardo e in ogni caso entro 24 ore dal momento in cui il fabbricante ne è venuto a conoscenza, che indichi, se del caso, gli Stati membri sul cui territorio il fabbricante sia al corrente del fatto che il suo prodotto con elementi digitali è stato messo a disposizione;
b)
a meno che non siano già state fornite le informazioni pertinenti, una notifica delle vulnerabilità, senza indebito ritardo e in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui il fabbricante è venuto a conoscenza della vulnerabilità attivamente sfruttata, che fornisca informazioni generali, se disponibili, sul prodotto con elementi digitali interessato, sulla natura generale dello sfruttamento e della vulnerabilità in questione, nonché sulle eventuali misure correttive o di attenuazione adottate e sulle misure correttive o di attenuazione che gli utilizzatori possono adottare, e che indichi anche, se del caso, il grado di sensibilità attribuito dal fabbricante alle informazioni notificate;
c)
a meno che non siano già state fornite le informazioni pertinenti, una relazione finale, entro 14 giorni dalla messa a disposizione di una misura correttiva o di attenuazione, che comprenda almeno:
i)
una descrizione della vulnerabilità, compresi la sua gravità e il suo impatto;
ii)
se disponibili, informazioni relative a qualsiasi soggetto malintenzionato che abbia sfruttato o che sfrutti la vulnerabilità;
iii)
informazioni dettagliate relative all’aggiornamento di sicurezza o ad altre misure correttive messe a disposizione per porre rimedio alla vulnerabilità. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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