+Articolo 14 4.

Articolo 14 4.

Ai fini della notifica di cui al paragrafo 3, il fabbricante presenta:

a) 

una notifica di preallarme di un incidente grave che ha un impatto sulla sicurezza del prodotto con elementi digitali, senza indebito ritardo e in ogni caso entro 24 ore dal momento in cui il fabbricante ne è venuto a conoscenza, che precisi, come minimo, se si sospetta che l’incidente sia il risultato di atti illegittimi o malevoli, e che indichi, se del caso, gli Stati membri sul cui territorio il fabbricante sia al corrente del fatto che il suo prodotto con elementi digitali è stato messo a disposizione;

b) 

a meno che non siano già state fornite le informazioni pertinenti, una notifica dell’incidente, senza indebito ritardo e in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui il fabbricante ne è venuto a conoscenza, che fornisca informazioni generali, se disponibili, sulla natura dell’incidente, una valutazione iniziale dell’incidente, nonché le eventuali misure correttive o di attenuazione adottate e le misure correttive o di attenuazione che gli utilizzatori possono adottare, e che indichi anche, se del caso, il grado di sensibilità attribuito dal fabbricante alle informazioni notificate;

c) 

a meno che non siano già state fornite le informazioni pertinenti, una relazione finale entro un mese dalla trasmissione della notifica di incidente di cui alla lettera b), che comprenda almeno:

i) 

una descrizione dettagliata dell’incidente, comprensiva della sua gravità e del suo impatto;

ii) 

il tipo di minaccia o la causa di fondo che ha probabilmente innescato l’incidente;

iii) 

le misure di attenuazione adottate e in corso;

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito