+Articolo 19 4.
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Articolo 19 4.
Gli importatori indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, l’indirizzo postale, l’indirizzo di posta elettronica o altro contatto digitale nonché, se disponibile, il sito web ai quali possono essere contattati sul prodotto con elementi digitali oppure sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto con elementi digitali. I dati di recapito sono redatti in una lingua facilmente comprensibile dagli utilizzatori e dalle autorità di vigilanza del mercato.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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