+Articolo 19 4.

Articolo 19 4.

Gli importatori indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, l’indirizzo postale, l’indirizzo di posta elettronica o altro contatto digitale nonché, se disponibile, il sito web ai quali possono essere contattati sul prodotto con elementi digitali oppure sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto con elementi digitali. I dati di recapito sono redatti in una lingua facilmente comprensibile dagli utilizzatori e dalle autorità di vigilanza del mercato.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito