+Articolo 20 4.
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Articolo 20 4.
I distributori che hanno la certezza o hanno motivo di credere, sulla base delle informazioni in loro possesso, che un prodotto con elementi digitali che hanno messo a disposizione sul mercato o i processi messi in atto dal suo fabbricante non siano conformi al presente regolamento si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conformi tale prodotto con elementi digitali o i processi messi in atto dal suo fabbricante oppure, se del caso, per ritirare o richiamare il prodotto. Quando vengono a conoscenza di una vulnerabilità nel prodotto con elementi digitali, i distributori ne informano il fabbricante senza indebito ritardo. Inoltre, se il prodotto con elementi digitali presenta un rischio di cibersicurezza significativo, i distributori ne informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il prodotto con elementi digitali, dando in particolare informazioni dettagliate sulla non conformità e su eventuali misure correttive adottate.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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