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+Articolo 27 2. |
Articolo 27 2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscono specifiche comuni relative ai requisiti tecnici che forniscono i mezzi per soddisfare i requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I per i prodotti con elementi digitali rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati solo laddove siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
la Commissione ha richiesto, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di redigere una norma armonizzata per i requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I, e:
i)
la richiesta non è stata accettata;
ii)
le norme armonizzate relative a tale richiesta non sono fornite entro il termine stabilito conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012; o
iii)
le norme armonizzate non sono conformi alla richiesta; e
b)
nessun riferimento a norme armonizzate che contemplano i requisiti essenziali di cibersicurezza pertinenti di cui all’allegato I del presente regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 e non si prevede la pubblicazione di tale riferimento entro un termine ragionevole. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 62, paragrafo 2. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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