+Articolo 27 2.

Articolo 27 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscono specifiche comuni relative ai requisiti tecnici che forniscono i mezzi per soddisfare i requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I per i prodotti con elementi digitali rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

Tali atti di esecuzione sono adottati solo laddove siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) 

la Commissione ha richiesto, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di redigere una norma armonizzata per i requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I, e:

i) 

la richiesta non è stata accettata;

ii) 

le norme armonizzate relative a tale richiesta non sono fornite entro il termine stabilito conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012; o

iii) 

le norme armonizzate non sono conformi alla richiesta; e

b) 

nessun riferimento a norme armonizzate che contemplano i requisiti essenziali di cibersicurezza pertinenti di cui all’allegato I del presente regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 e non si prevede la pubblicazione di tale riferimento entro un termine ragionevole.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 62, paragrafo 2.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito