+Articolo 50 2

Articolo 50 2

2.   I poteri di cui al paragrafo 1 includono almeno i poteri seguenti:

a)

l’avere accesso a qualsiasi documento o dato, detenuto in qualsiasi forma, che l’autorità competente consideri pertinente per lo svolgimento dei propri compiti e la possibilità di riceverne o farne una copia;

b)

lo svolgere ispezioni o indagini in loco comprendenti tra l’altro:

i)

la convocazione di rappresentanti delle entità finanziarie per ottenere spiegazioni scritte od orali su fatti o documenti relativi all’oggetto e alle finalità dell’indagine e registrarne le risposte;

ii)

l’audizione di persone fisiche o giuridiche consenzienti allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all’oggetto dell’indagine;

c)

il richiedere l’applicazione di misure correttive e di riparazione per le violazioni dei requisiti del presente regolamento.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito