+Articolo 49 1.

Articolo 49 1.

Gli organismi notificati informano l’autorità di notifica:

a) 

di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato;

b) 

di qualunque circostanza che possa influire sull’ambito e sulle condizioni della notifica;

c) 

di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato, in relazione ad attività di valutazione della conformità;

d) 

su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell’ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività svolta, incluse quelle transfrontaliere e relative al subappalto.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito