+Articolo 54 1.

Articolo 54 1.

Qualora l’autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro abbia motivi sufficienti per ritenere che un prodotto con elementi digitali, compresa la relativa gestione delle vulnerabilità, presenti un rischio di cibersicurezza significativo, essa effettua, senza indebito ritardo e, se del caso, in cooperazione con il pertinente CSIRT, una valutazione del prodotto con elementi digitali interessato per quanto riguarda la sua conformità a tutti i requisiti di cui al presente regolamento. Gli operatori economici interessati cooperano con l’autorità di vigilanza del mercato se necessario.

Se, nel corso di tale valutazione, l’autorità di vigilanza del mercato conclude che il prodotto con elementi digitali non rispetta i requisiti di cui al presente regolamento, essa chiede senza indugio all’operatore economico interessato di adottare tutte le opportune misure correttive al fine di rendere il prodotto con elementi digitali conforme ai suddetti requisiti oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio di cibersicurezza, a seconda di quanto prescritto dall’autorità di vigilanza del mercato.

L’autorità di vigilanza del mercato informa di conseguenza l’organismo notificato pertinente. L’articolo 18 del regolamento (UE) 2019/1020 si applica alle misure correttive.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito