+Articolo 55 1.
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Articolo 55 1.
Se entro tre mesi dal ricevimento della notifica di cui all’articolo 54, paragrafo 5, uno Stato membro solleva obiezioni contro la misura adottata da un altro Stato membro, o se la Commissione ritiene che la misura sia contraria al diritto dell’Unione, la Commissione consulta senza indugio lo Stato membro interessato e l’operatore o gli operatori economici e valuta la misura nazionale. Sulla base dei risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale sia giustificata o meno entro nove mesi dalla notifica di cui all’articolo 54, paragrafo 5, e notifica tale decisione allo Stato membro interessato.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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