+Articolo 55 Procedura di salvaguardia dell’Unione
---+Articolo 55 1.
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---+Articolo 55 3.
---+Articolo 55 4.
---+Articolo 55 5.
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Articolo 55 Procedura di salvaguardia dell’Unione
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 55 1.
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Se entro tre mesi dal ricevimento della notifica di cui all’articolo 54, paragrafo 5, uno Stato membro solleva obiezioni contro la misura adottata da un altro Stato membro, o se la Commissione ritiene che la misura sia contraria al diritto dell’Unione, la Commissione consulta senza indugio lo Stato membro interessato e l’operatore o gli operatori economici e valuta la misura nazionale. Sulla base dei risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale sia giustificata o meno entro nove mesi dalla notifica di cui all’articolo 54, paragrafo 5, e notifica tale decisione allo Stato membro interessato.
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Articolo 55 2.
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Se la misura nazionale è considerata giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che il prodotto con elementi digitali non conforme sia ritirato dal loro mercato e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale non è considerata giustificata, lo Stato membro interessato provvede a ritirarla.
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Articolo 55 3.
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Se la misura nazionale è considerata giustificata e la non conformità del prodotto con elementi digitali è attribuita a carenze nelle norme armonizzate, la Commissione applica la procedura di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.
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Articolo 55 4.
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Se la misura nazionale è considerata giustificata e la non conformità del prodotto con elementi digitali è attribuita a carenze in un sistema europeo di certificazione della cibersicurezza di cui all’articolo 27, la Commissione valuta se modificare o abrogare qualsiasi atto delegato adottato conformemente all’articolo 27, paragrafo 9, che specifica la presunzione di conformità relativa a tale sistema di certificazione.
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Articolo 55 5.
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Se la misura nazionale è considerata giustificata e la non conformità del prodotto con elementi digitali è attribuita a carenze nelle specifiche comuni di cui all’articolo 27, la Commissione valuta se modificare o abrogare qualsiasi atto delegato adottato a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, che stabilisce tali specifiche comuni.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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