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+Articolo 63 1. |
Articolo 63 1.Tutte le parti che partecipano all’applicazione del presente regolamento rispettano la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nello svolgimento dei loro compiti e delle loro attività in modo da tutelare, in particolare:
a)
i diritti di proprietà intellettuale e le informazioni commerciali riservate o i segreti commerciali di una persona fisica o giuridica, compreso il codice sorgente, tranne i casi cui si applica l’articolo 5 della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );
b)
l’efficace attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda ispezioni, indagini o audit;
c)
gli interessi di sicurezza pubblica e nazionale;
d)
l’integrità del procedimento penale o amministrativo. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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