+Articolo 63 1.

Articolo 63 1.

Tutte le parti che partecipano all’applicazione del presente regolamento rispettano la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nello svolgimento dei loro compiti e delle loro attività in modo da tutelare, in particolare:

a) 

i diritti di proprietà intellettuale e le informazioni commerciali riservate o i segreti commerciali di una persona fisica o giuridica, compreso il codice sorgente, tranne i casi cui si applica l’articolo 5 della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );

b) 

l’efficace attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda ispezioni, indagini o audit;

c) 

gli interessi di sicurezza pubblica e nazionale;

d) 

l’integrità del procedimento penale o amministrativo.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito