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+Articolo 92 4. |
Articolo 92 4.L’importo complessivo senza soglia minima dell’esposizione al rischio è calcolato sommando gli elementi di cui alle lettere da a) a g) del presente paragrafo, dopo aver tenuto conto del paragrafo 6 del presente articolo:
a)
gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito, compreso il rischio di controparte, e per il rischio di diluizione, calcolati conformemente al titolo II della presente parte e all’articolo 379, relativamente a tutte le attività di un ente, esclusi importi delle esposizioni ponderati per il rischio dal portafoglio di negoziazione dell’ente;
b)
i requisiti di fondi propri per le attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione di un ente per quanto segue:
i)
il rischio di mercato, calcolato conformemente al titolo IV della presente parte;
ii)
le grandi esposizioni che superano i limiti specificati agli articoli da 395 a 401, nella misura in cui a un ente viene consentito di superare tali limiti, come determinato conformemente alla parte quattro;
c)
i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, calcolati conformemente al titolo IV della presente parte per tutte le attività all’esterno del portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o rischio di posizione in merci;
d)
i requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento, calcolati conformemente agli articoli 378 e 380;
e)
i requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, calcolati conformemente al titolo VI della presente parte;
f)
i requisiti di fondi propri per il rischio operativo, calcolati conformemente al titolo III della presente parte;
g)
gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di controparte che emerge dal portafoglio di negoziazione dell’ente per i tipi di operazioni e accordi seguenti, calcolati conformemente al titolo II della presente parte:
i)
contratti elencati all’allegato II e derivati su crediti;
ii)
operazioni di vendita con patto di riacquisto e operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito basate su titoli o merci;
iii)
finanziamenti con margini basati su titoli o merci;
iv)
operazioni con regolamento a lungo termine. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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