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+Articolo 94 2. |
Articolo 94 2.Se entrambe le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono soddisfatte, gli enti possono calcolare il requisito di fondi propri per le attività ricomprese nel loro portafoglio di negoziazione nel modo seguente:
a)
per i contratti di cui all’allegato II, punto 1, i contratti relativi agli strumenti di capitale di cui a tale allegato, punto 3, e i derivati su crediti, gli enti possono esentare tali posizioni dal requisito di fondi propri di cui all’articolo 92, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 92, paragrafo 5, lettera b);
b)
per le posizioni del portafoglio di negoziazione diverse da quelle di cui alla lettera a) del presente paragrafo, gli enti possono sostituire il requisito di fondi propri di cui all’articolo 92, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 92, paragrafo 5, lettera b), con il requisito calcolato conformemente all’articolo 92, paragrafo 4, lettera a), e all’articolo 92, paragrafo 5, lettera a). 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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