+Articolo 104 3.

Articolo 104 3.

Gli enti non assegnano al portafoglio di negoziazione le posizioni negli strumenti seguenti:

a) 

strumenti designati per cartolarizzazioni tramite warehousing;

b) 

strumenti relativi alla proprietà di beni immobili;

c) 

strumenti di capitale non quotati;

d) 

strumenti relativi al credito al dettaglio e alle PMI;

e) 

posizioni in OIC diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettera f);

f) 

contratti derivati e OIC con uno o più degli strumenti sottostanti di cui alle lettere da a) a d);

g) 

strumenti detenuti per fini di copertura di un determinato rischio di una o più posizioni in uno strumento di cui alle lettere da a) a f), h) e i);

h) 

passività proprie dell’ente, fatto salvo il caso in cui tali strumenti soddisfino i criteri di cui al paragrafo 2, lettera e), o i criteri di cui al paragrafo 2, terzo comma;

i) 

strumenti in fondi speculativi.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito