+Articolo 108 5.

Articolo 108 5.

Ai fini del paragrafo 4, i prestiti di cui al medesimo paragrafo possono essere trattati come esposizioni garantite da un’ipoteca su immobili residenziali, anziché essere trattati come esposizioni garantite, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) 

per un’esposizione trattata secondo il metodo standardizzato, l’esposizione soddisfa tutti i requisiti per essere assegnata alla classe di esposizioni del metodo standardizzato «esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili» ai sensi degli articoli 124 e 125, con l’eccezione che l’ente che concede il prestito non detiene un’ipoteca sull’immobile residenziale;

b) 

per un’esposizione trattata secondo il metodo IRB, l’esposizione soddisfa tutti i requisiti per essere assegnata alla classe di esposizioni del metodo IRB «esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali» di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), punto ii), con l’eccezione che l’ente che concede il prestito non detiene un’ipoteca sull’immobile residenziale;

c) 

l’immobile residenziale non è gravato da alcuna ipoteca al momento della concessione del prestito e per i prestiti concessi a decorrere dal 1o gennaio 2014 il debitore è impegnato per contratto a non concedere gravami ipotecari senza il consenso dell’ente che ha originariamente concesso il prestito;

d) 

il fornitore di protezione è un fornitore di protezione ammissibile di cui all’articolo 201 e ha una valutazione del merito di credito, da parte di un’ECAI prescelta, corrispondente a una classe di merito di credito pari a 1 o 2;

e) 

il fornitore di protezione è un ente o un soggetto del settore finanziario tenuto a rispettare requisiti di fondi propri comparabili a quelli applicabili agli enti o alle imprese di assicurazione;

f) 

il fornitore di protezione ha costituito un fondo di mutua garanzia interamente finanziato o una protezione equivalente per le imprese di assicurazione al fine di assorbire le perdite da rischio di credito, la cui calibrazione è periodicamente riveduta dalla sua autorità competente ed è soggetta a prove di stress periodiche, almeno ogni due anni;

g) 

l’ente dispone del potere contrattuale e giuridico di ipotecare l’immobile residenziale nel caso in cui il fornitore di protezione non adempia o non sia più in grado di adempiere agli obblighi derivanti dalla garanzia fornita.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito