+Articolo 124 2.

Articolo 124 2.

Un’esposizione non ADC, fino all’importo nominale del gravame sull’immobile, che soddisfa tutte le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, è trattata come segue:

a) 

se l’esposizione è garantita da un immobile residenziale,

i) 

un’esposizione non IPRE è trattata conformemente all’articolo 125, paragrafo 1;

ii) 

un’esposizione IPRE è trattata conformemente all’articolo 125, paragrafo 1, se soddisfa una qualsiasi delle condizioni seguenti:

1) 

il bene immobile a garanzia dell’esposizione è la residenza primaria del debitore, tanto laddove il bene immobile nel suo complesso costituisca un’unità abitativa singola quanto laddove il bene immobile a garanzia dell’esposizione sia un’unità abitativa che costituisce una parte separata all’interno del bene immobile;

2) 

l’esposizione è verso una persona fisica ed è garantita da un’unità abitativa produttrice di reddito, tanto laddove il bene immobile nel suo complesso costituisca un’unità abitativa unica quanto laddove l’unità abitativa sia una parte separata all’interno del bene immobile, e le esposizioni totali dell’ente verso tale persona fisica non sono garantite da più di quattro beni immobili, compresi quelli che non sono immobili residenziali o che non soddisfano nessuno dei criteri di cui al presente punto, oppure quattro unità abitative separate all’interno di beni immobili;

3) 

l’esposizione è verso associazioni o cooperative di persone fisiche disciplinate dal diritto nazionale ed esistenti al solo fine di concedere ai propri soci l’uso di una residenza primaria nell’immobile oggetto del prestito;

4) 

l’esposizione è verso imprese di edilizia residenziale pubblica o associazioni senza scopo di lucro disciplinate dalla legge e che esistono per soddisfare finalità sociali e per offrire ai locatari alloggi di lunga durata;

iii) 

un’esposizione IPRE che non soddisfa alcuna delle condizioni di cui al punto ii), della presente lettera, è trattata conformemente all’articolo 125, paragrafo 2;

b) 

se l’esposizione è garantita da immobili non residenziali, è trattata come segue:

i) 

un’esposizione non IPRE è trattata conformemente all’articolo 126, paragrafo 1;

ii) 

un’esposizione IPRE è trattata conformemente all’articolo 126, paragrafo 2.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito