+Articolo 129 3.
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Articolo 129 3.
Per gli immobili e le navi posti a garanzia delle obbligazioni garantite conformi al presente regolamento, sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 208. La sorveglianza dei valori immobiliari conformemente all’articolo 208, paragrafo 3, lettera a), è effettuata frequentemente e almeno una volta all’anno per tutti gli immobili e le navi. Ai fini della valutazione di un bene immobile, le autorità competenti designate a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/2162 possono consentire che tale bene sia valutato a un valore pari o inferiore al valore di mercato, oppure, negli Stati membri che hanno stabilito criteri rigorosi per la valutazione del valore del credito ipotecario mediante disposizioni legislative o regolamentari, al valore del credito ipotecario di tale bene immobile, senza applicare i limiti di cui all’articolo 229, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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