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Articolo 129 Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite

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1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 129 1.

►M10  Per poter essere ammissibili al trattamento preferenziale di cui ai paragrafi 4 e 5, del presente articolo, le obbligazioni garantite definite all’articolo 3, punto 1) della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 32 ) soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 3, 3 bis e 3 ter del presente articolo e sono garantite da una delle seguenti attività ammissibili: ◄

a) 

esposizioni verso, o esposizioni garantite da, amministrazioni centrali, banche centrali del SEBC, organismi del settore pubblico, amministrazioni regionali o autorità locali nell'Unione;

b) 

esposizioni verso, o esposizioni garantite da, amministrazioni centrali di paesi terzi, banche centrali di paesi terzi, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste al presente capo, ed esposizioni verso, o esposizioni garantite da, organismi del settore pubblico di paesi terzi, amministrazioni regionali di paesi terzi o autorità locali di paesi terzi che siano ponderate per il rischio come esposizioni verso enti o amministrazioni centrali e banche centrali conformemente all'articolo 115, paragrafi 1 o 2, o all'articolo 116, paragrafi 1, 2 o 4, rispettivamente, e che siano classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste al presente capo, ed esposizioni ai sensi della presente lettera classificate come minimo nella classe di merito di credito 2, secondo le modalità previste al presente capo, purché non eccedano il 20 % dell'importo nominale delle obbligazioni garantite in essere degli enti emittenti;

▼M10

c) 

esposizioni verso enti creditizi che siano classificate nella classe di merito di credito 1, o classe di merito di credito 2 o esposizioni verso enti creditizi classificate nella classe di merito 3 laddove tali esposizioni siano sotto forma di:

i) 

depositi a breve termine con scadenza originaria inferiore a cento giorni, se utilizzati per soddisfare il requisito della riserva di liquidità dell’aggregato di copertura di cui all’articolo 16 della direttiva (UE) 2019/2162, oppure

ii) 

contratti derivati che soddisfano i requisiti dell’articolo 11, paragrafo 1, di tale direttiva, laddove consentite dalle autorità competenti;

d) 

prestiti garantiti immobili residenziali fino all’importo minore tra la quota capitale dei gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, e l’80 % del valore degli immobili costituiti in garanzia;

▼C2

e) 

prestiti sugli immobili residenziali pienamente garantiti da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201 che soddisfa i requisiti per l'attribuzione della classe di merito di credito 2 o superiore come previsto dal presente capo, laddove la percentuale di ogni prestito usata per soddisfare il requisito stabilito nel presente paragrafo relativo alla copertura dell'obbligazione garantita non supera l'80 % del valore del corrispondente immobile residenziale situato in Francia e laddove il rapporto mutuo concesso/reddito percepito è pari al massimo al 33 % al momento della concessione del prestito. L'immobile residenziale non è gravato da alcuna ipoteca al momento della concessione del prestito, e per i prestiti concessi dal 1o gennaio 2014 il debitore è impegnato per contratto a non concedere gravami ipotecari senza il consenso dell'ente creditizio che ha concesso il prestito. Il rapporto mutuo concesso/reddito percepito rappresenta la quota del reddito lordo del debitore a copertura del rimborso del prestito, compresi gli interessi. Il fornitore di protezione è un ente finanziario autorizzato soggetto a vigilanza dalle autorità competenti e sottoposto a requisiti prudenziali comparabili a quelli applicati agli enti in termini di solidità, ovvero un ente o un'impresa di assicurazione. Esso istituisce un fondo di mutua garanzia o protezione equivalente per le imprese di assicurazione al fine di assorbire le perdite correlate al rischio di credito, la cui calibratura è periodicamente riesaminata dalle autorità competenti. Sia l'ente creditizio sia il fornitore di protezione conducono una valutazione del merito di credito del debitore;

▼M10

f) 

prestiti garantiti da immobili non residenziali fino all’importo minore tra la quota capitale dei gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, e il 60 % del valore degli immobili costituiti in garanzia. I prestiti garantiti da immobili non residenziali sono ammissibili quando l’indice di copertura del finanziamento del 60 % è superato fino ad un livello massimo del 70 %, i prestiti garantiti da immobili non residenziali sono ammissibili se il valore delle attività totali costituite a garanzia reale delle obbligazioni garantite supera il valore nominale di tali obbligazioni di almeno il 10 %e il diritto dei possessori delle obbligazioni soddisfa i requisiti di certezza giuridica di cui al capo 4. Il diritto dei possessori delle obbligazioni è privilegiato rispetto a tutti gli altri diritti sui beni costituiti in garanzia;

▼C2

g) 

prestiti garantiti da gravami marittimi su navi fino alla differenza tra il 60 % del valore della nave costituita in garanzia e il valore di eventuali gravami marittimi precedenti.

Ai fini del paragrafo 1 bis, le esposizioni determinate dalla trasmissione e dalla gestione di pagamenti del debitore di prestiti garantiti con immobili costituiti in garanzia di titoli di debito, o dalla trasmissione e dalla gestione di proventi della liquidazione relativi a tali prestiti, non sono considerate ai fini del calcolo dei limiti di cui a tale paragrafo.

Fatto salvo il primo comma, lettera c), del presente paragrafo, fino al 1o luglio 2027, le esposizioni indirette verso enti creditizi senza rating esterno che garantiscono mutui ipotecari fino alla loro registrazione sono trattate ai fini di tale lettera come esposizioni verso enti creditizi classificate nella classe di merito di credito 1, a condizione che si tratti di esposizioni a breve termine assegnate alla classe A ai sensi dell’articolo 121 e che i mutui ipotecari garantiti, una volta registrati, saranno ammissibili al trattamento preferenziale ai sensi del primo comma, lettere d), e) e f), del presente paragrafo.

Article 129 1a.

For the purposes of point (c) of the first subparagraph of paragraph 1, the following shall apply:

(a) 

for exposures to credit institutions that qualify for credit quality step 1, the exposure shall not exceed 15 % of the nominal amount of outstanding covered bonds of the issuing credit institution;

(b) 

for exposures to credit institutions that qualify for credit quality step 2, the exposure shall not exceed 10 % of the nominal amount of outstanding covered bonds of the issuing credit institution;

(c) 

for exposures to credit institutions that qualify for credit quality step 3 that take the form of short‐term deposits, as referred to in point (c)(i) of the first subparagraph of paragraph 1 of this Article, or the form of derivative contracts, as referred to in point (c)(ii) of the first subparagraph of paragraph 1 of this Article, the total exposure shall not exceed 8 % of the nominal amount of outstanding covered bonds of the issuing credit institution; the competent authorities designated pursuant to Article 18(2) of Directive (EU) 2019/2162 may, after consulting EBA, allow exposures to credit institutions that qualify for credit quality step 3 in the form of derivative contracts, provided that significant potential concentration problems in the Member States concerned due to the application of credit quality step 1 and 2 requirements referred to in this paragraph can be documented;

(d) 

the total exposure to credit institutions that qualify for credit quality step 1, 2 or 3 shall not exceed 15 % of the nominal amount of outstanding covered bonds of the issuing credit institution and the total exposure to credit institutions that qualify for credit quality step 2 or 3 shall not exceed 10 % of the nominal amount of outstanding covered bonds of the issuing credit institution.

Article 129 1b.
Paragraph 1a of this Article shall not apply to the use of covered bonds as eligible collateral as permitted pursuant to Article 8 of Directive (EU) 2019/2162.
Article 129 1c.
For the purposes of point (d) of the first subparagraph of paragraph 1, the limit of 80 % shall apply on a loan‐by‐loan basis, shall determine the portion of the loan contributing to the coverage of liabilities attached to the covered bond, and shall apply throughout the entire maturity of the loan.
Article 129 1d.
For the purposes of points (f) and (g) of the first subparagraph of paragraph 1, the limits of 60 % or 70 % shall apply on a loan‐by‐loan basis, shall determine the portion of the loan contributing to the coverage of liabilities attached to the covered bond, and shall apply throughout the entire maturity of the loan.
Articolo 129 2.
Le situazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), comprendono anche le garanzie destinate dalla legge esclusivamente alla protezione dei possessori delle obbligazioni contro le perdite.
Articolo 129 3.
Per gli immobili e le navi posti a garanzia delle obbligazioni garantite conformi al presente regolamento, sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 208. La sorveglianza dei valori immobiliari conformemente all’articolo 208, paragrafo 3, lettera a), è effettuata frequentemente e almeno una volta all’anno per tutti gli immobili e le navi.

Ai fini della valutazione di un bene immobile, le autorità competenti designate a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/2162 possono consentire che tale bene sia valutato a un valore pari o inferiore al valore di mercato, oppure, negli Stati membri che hanno stabilito criteri rigorosi per la valutazione del valore del credito ipotecario mediante disposizioni legislative o regolamentari, al valore del credito ipotecario di tale bene immobile, senza applicare i limiti di cui all’articolo 229, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento.

Article 129 3a.

In addition to being collateralised by the eligible assets listed in paragraph 1 of this Article, covered bonds shall be subject to a minimum level of 5 % of overcollateralisation as defined in point (14) of Article 3 of Directive (EU) 2019/2162.

For the purposes of the first subparagraph of this paragraph, the total nominal amount of all cover assets as defined in point (4) of Article 3 of that Directive shall be at least of the same value as the total nominal amount of outstanding covered bonds (‘nominal principle’), and shall consist of eligible assets as set out in paragraph 1 of this Article.

Member States may set a lower minimum level of overcollateralisation for covered bonds or authorise their competent authorities to set such a level, provided that:

(a) 

either the calculation of overcollateralisation is based on a formal approach where the underlying risk of the assets is taken into account, or the valuation of the assets is subject to the mortgage lending value; and

(b) 

the minimum level of overcollateralisation is not lower than 2 %, based on the nominal principle referred to in Article 15(6) and (7) of Directive (EU) 2019/2162.

The assets contributing to a minimum level of overcollateralisation shall not be subject to the limits on exposure size set out in paragraph 1a and shall not count towards those limits.

Article 129 3b.
Eligible assets listed in paragraph 1 of this Article may be included in the cover pool as substitution assets as defined in point (13) of Article 3 of Directive (EU) 2019/2162, subject to the limits on credit quality and exposure size set out in paragraphs 1 and 1a of this Article.
Articolo 129 4.

Alle obbligazioni garantite per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito direttamente applicabile effettuata da un’ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 1, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell’ECAI ai sensi dell’articolo 136.



Tabella 1

Classe di merito di credito

1

2

3

4

5

6

Fattore di ponderazione del rischio

10 %

20 %

20 %

50 %

50 %

100 %

Articolo 129 5.

Le obbligazioni garantite per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito direttamente applicabile fatta da un’ECAI prescelta sono ponderate per il rischio sulla base del fattore di ponderazione attribuito alle esposizioni di primo rango (senior) non garantite verso l’ente emittente. Si applica la seguente corrispondenza tra i fattori di ponderazione del rischio:

a) 

se le esposizioni verso l’ente sono ponderate per il rischio al 20 %, all’obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 10 %;

a bis) 

se le esposizioni verso l’ente sono ponderate per il rischio al 30 %, all’obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 15 %;

a ter) 

se le esposizioni verso l’ente sono ponderate per il rischio al 40 %, all’obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 20 %;

b) 

se le esposizioni verso l’ente sono ponderate per il rischio al 50 %, all’obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 25 %;

b bis) 

se le esposizioni verso l’ente sono ponderate per il rischio al 75 %, all’obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 35 %;

c) 

se le esposizioni verso l’ente sono ponderate per il rischio al 100 %, all’obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 50 %;

d) 

se le esposizioni verso l’ente sono ponderate per il rischio al 150 %, all’obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 100 %.

Articolo 129 6.
Le obbligazioni garantite emesse prima del 31 dicembre 2007 non sono soggette ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 1 bis, 3, 3 bis e 3 ter. Esse sono ammissibili al trattamento preferenziale a norma dei paragrafi 4 e 5 fino alla loro scadenza.
Articolo 129 7.
Le obbligazioni garantite emesse prima dell’8 luglio 2022 che soddisfano i requisiti del presente regolamento applicabili alla data dell’emissione, non sono soggette ai requisiti stabiliti ai paragrafi 3 bis e 3 ter. Esse sono ammissibili al trattamento preferenziale a norma dei paragrafi 4 e 5 fino alla loro scadenza.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
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3. Standard correlati

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