+Articolo 133 4.

Articolo 133 4.

Alle seguenti esposizioni in strumenti di capitale verso imprese non quotate è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 400 %, fatto salvo il caso in cui tali esposizioni debbano essere dedotte o ponderate per il rischio conformemente alla parte due:

a) 

investimenti per fini di rivendita a breve termine;

b) 

investimenti in imprese di venture capital o investimenti analoghi acquisiti in previsione di significative plusvalenze a breve termine.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, agli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale, compresi gli investimenti in strumenti di capitale di imprese clienti con i quali l’ente intrattiene o intende stabilire una relazione d’affari a lungo termine e debt-equity swap per fini di ristrutturazione di imprese è assegnato un fattore di ponderazione del rischio conformemente al paragrafo 3 o 5, a seconda dei casi. Ai fini del presente articolo, un investimento a lungo termine in strumenti di capitale è un investimento in strumenti di capitale detenuto per tre anni o più o compiuto con l’intenzione di mantenerlo per tre anni o più, secondo quanto approvato dall’alta dirigenza dell’ente.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito