+Articolo 133 5.

Articolo 133 5.

Gli enti che hanno ricevuto l’autorizzazione preventiva delle autorità competenti possono assegnare un fattore di ponderazione del rischio del 100 % alle esposizioni in strumenti di capitale assunte nell’ambito di programmi legislativi destinati a stimolare determinati settori dell’economia, fino alla parte di tali esposizioni in strumenti di capitale che complessivamente non supera il 10 % dei fondi propri degli enti, che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a) 

i programmi legislativi prevedono sovvenzioni consistenti o garanzie, anche da parte di banche multilaterali di sviluppo, enti creditizi pubblici di sviluppo come definiti all’articolo 429 bis, paragrafo 2, od organizzazioni internazionali, per l’investimento a favore dell’ente;

b) 

i programmi legislativi comportano una qualche forma di vigilanza pubblica;

c) 

i programmi legislativi comportano restrizioni agli investimenti in strumenti di capitale, quali limitazioni alle dimensioni e ai tipi di imprese in cui l’ente investe, alle quantità ammissibili di interessenze partecipative, all’ubicazione geografica e ad altri fattori pertinenti che limitano il rischio potenziale dell’investimento per l’ente che effettua l’investimento.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito