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+Articolo 133 5. |
Articolo 133 5.Gli enti che hanno ricevuto l’autorizzazione preventiva delle autorità competenti possono assegnare un fattore di ponderazione del rischio del 100 % alle esposizioni in strumenti di capitale assunte nell’ambito di programmi legislativi destinati a stimolare determinati settori dell’economia, fino alla parte di tali esposizioni in strumenti di capitale che complessivamente non supera il 10 % dei fondi propri degli enti, che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
a)
i programmi legislativi prevedono sovvenzioni consistenti o garanzie, anche da parte di banche multilaterali di sviluppo, enti creditizi pubblici di sviluppo come definiti all’articolo 429 bis, paragrafo 2, od organizzazioni internazionali, per l’investimento a favore dell’ente;
b)
i programmi legislativi comportano una qualche forma di vigilanza pubblica;
c)
i programmi legislativi comportano restrizioni agli investimenti in strumenti di capitale, quali limitazioni alle dimensioni e ai tipi di imprese in cui l’ente investe, alle quantità ammissibili di interessenze partecipative, all’ubicazione geografica e ad altri fattori pertinenti che limitano il rischio potenziale dell’investimento per l’ente che effettua l’investimento. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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