+Articolo 147 2.

Articolo 147 2.

Ogni esposizione è classificata in una delle classi di esposizioni seguenti:

a) 

esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali;

a bis) 

esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico, da classificare nelle classi di esposizioni seguenti:

i) 

esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali;

ii) 

esposizioni verso organismi del settore pubblico;

b) 

esposizioni verso enti;

c) 

esposizioni verso imprese, da classificare nelle classi di esposizioni seguenti:

i) 

imprese generali;

ii) 

esposizioni da finanziamenti specializzati;

iii) 

crediti verso imprese acquistati;

d) 

esposizioni al dettaglio, da classificare nelle classi di esposizioni seguenti:

i) 

esposizioni rotative al dettaglio qualificate («QRRE»);

ii) 

esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali;

iii) 

crediti al dettaglio acquistati;

iv) 

altre esposizioni al dettaglio;

e) 

esposizioni in strumenti di capitale;

e bis) 

esposizioni sotto forma di quote o di azioni di OIC;

f) 

elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione;

g) 

altre attività diverse dai crediti.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito