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+Articolo 147 2. |
Articolo 147 2.Ogni esposizione è classificata in una delle classi di esposizioni seguenti:
a)
esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali;
a bis)
esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico, da classificare nelle classi di esposizioni seguenti:
i)
esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali;
ii)
esposizioni verso organismi del settore pubblico;
b)
esposizioni verso enti;
c)
esposizioni verso imprese, da classificare nelle classi di esposizioni seguenti:
i)
imprese generali;
ii)
esposizioni da finanziamenti specializzati;
iii)
crediti verso imprese acquistati;
d)
esposizioni al dettaglio, da classificare nelle classi di esposizioni seguenti:
i)
esposizioni rotative al dettaglio qualificate («QRRE»);
ii)
esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali;
iii)
crediti al dettaglio acquistati;
iv)
altre esposizioni al dettaglio;
e)
esposizioni in strumenti di capitale;
e bis)
esposizioni sotto forma di quote o di azioni di OIC;
f)
elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione;
g)
altre attività diverse dai crediti. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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