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+Articolo 161 1. |
Articolo 161 1.Gli enti utilizzano i seguenti valori della LGD:
a)
per le esposizioni di primo rango (senior) senza protezione del credito di tipo reale ammissibile verso amministrazioni centrali e banche centrali, verso soggetti del settore finanziario e verso amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico: 45 %;
a bis)
per le esposizioni di primo rango (senior) senza protezione del credito di tipo reale ammissibile verso imprese che non sono soggetti del settore finanziario: 40 %;
b)
per le esposizioni subordinate senza garanzie reali ammissibili: 75 %; ▼M17 —————
d)
le obbligazioni garantite ammesse al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5, possono ricevere un valore della LGD dell'11,25 %;
e)
per le esposizioni in crediti verso imprese acquistati di primo rango (senior) per i quali un ente non è in grado di stimare le PD o per i quali le stime della PD effettuate da un ente non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6: 40 %;
f)
per le esposizioni in crediti verso imprese acquistati subordinati per i quali un ente non è in grado di stimare le PD o le stime della PD effettuate da un ente non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6: 100 %;
g)
per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati: 100 %. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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