+47. Ai fini del riconoscimento degli effetti di attenuazione del rischio di credito di molteplici …

47. Ai fini del riconoscimento degli effetti di attenuazione del rischio di credito di molteplici …

Ai fini del riconoscimento degli effetti di attenuazione del rischio di credito di molteplici protezioni del credito che, a seguito dell’assegnazione effettuata dall’ente conformemente al

paragrafo 46, copronola stessa parte di un’esposizione, gli enti possono utilizzare uno dei

metodi specificati al paragrafo 31(a). In particolare, ai fini dell’applicazione del metodo della sostituzione dei parametri di rischio e del calcolo del fattore minimo di ponderazione del rischio, gli enti dovrebbero utilizzare i seguenti metodi per ricavare la LGD di un’esposizione diretta comparabile verso il garante, compresi gli effetti di attenuazione del rischio di credito della protezione supplementare del credito:

  • (a) Laddove le esposizioni dirette comparabili verso il garante rientrino nell’ambito di un
sistema diratingper il quale l’ente non ha ricevuto l’autorizzazione preventiva a

utilizzare stime interne della LGD conformemente all’articolo 143, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’ente dovrebbe utilizzare i valori della LGD di cui all’articolo 161, paragrafo 1, di tale regolamento, che riflettono, se del caso, la protezione del credito di tipo reale tramite l’applicazione dei requisiti pertinenti di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del suddetto regolamento.

  • (b) Laddove le esposizioni dirette comparabili verso il garante rientrino nell’ambito di un sistema di rating per il quale l’ente ha ricevuto l’autorizzazione preventiva a utilizzare stime interne della LGD conformemente all’articolo 143, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’ente dovrebbe utilizzare il valore della LGD di un’esposizione diretta comparabile verso il garante che comprenda gli effetti della protezione supplementare del credito di tipo reale o personale. Se gli enti non sono in grado di riconoscere tale protezione supplementare del credito nella stima della LGD di esposizioni dirette comparabili verso il garante:
(i)se laLGD delle esposizioni non garantite verso il garante è inferiore o

uguale alla LGD delle esposizioni non garantite verso il debitore, gli enti dovrebbero utilizzare le stime della LGD dell’esposizione verso il debitore che riflettono l’effetto della protezione supplementare del credito; oppure

(ii) LGD effettuabilese la delle - -LGD delle esposizioni non garantite verso il garante è superiore alla esposizioni non garantite verso il debitore, o se tale confronto non è dagli enti, questi dovrebbero: per i garanti non al dettaglio, utilizzare i valori pertinenti della LGD di cui all’articolo 161, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, che riflettono, se del caso, la protezione del credito di tipo reale tramite l’applicazione dei requisiti pertinenti di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del suddetto regolamento, ovvero la stima della LGD applicabile alle esposizioni non garantite verso il garante. La scelta tra queste due opzioni dovrebbe essere coerente per il tipo di esposizione verso il garante; per i garanti al dettaglio, utilizzare la stima della LGD applicabile alle esposizioni non garantite verso il garante.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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