+Articolo 161 Perdita in caso di default (LGD)
---+Articolo 161 1.
---+Articolo 161 2.
---+Articolo 161 3.
---+Articolo 161 4.
---+Articolo 161 5.
---+Articolo 161 6.
---+Articolo 161 7.

Articolo 161 Perdita in caso di default (LGD)

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 161 1.

Gli enti utilizzano i seguenti valori della LGD:

▼M17

a) 

per le esposizioni di primo rango (senior) senza protezione del credito di tipo reale ammissibile verso amministrazioni centrali e banche centrali, verso soggetti del settore finanziario e verso amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico: 45 %;

▼M17

a bis) 

per le esposizioni di primo rango (senior) senza protezione del credito di tipo reale ammissibile verso imprese che non sono soggetti del settore finanziario: 40 %;

▼C2

b) 

per le esposizioni subordinate senza garanzie reali ammissibili: 75 %;

▼M17 —————

▼C2

d) 

le obbligazioni garantite ammesse al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5, possono ricevere un valore della LGD dell'11,25 %;

▼M17

e) 

per le esposizioni in crediti verso imprese acquistati di primo rango (senior) per i quali un ente non è in grado di stimare le PD o per i quali le stime della PD effettuate da un ente non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6: 40 %;

▼C2

f) 

per le esposizioni in crediti verso imprese acquistati subordinati per i quali un ente non è in grado di stimare le PD o le stime della PD effettuate da un ente non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6: 100 %;

▼M17

g) 

per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati: 100 %.

▼C2

Articolo 161 2.
Per il rischio di diluizione e di default, se un ente ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente ad utilizzare le proprie stime della LGD per le esposizioni verso imprese conformemente all'articolo 143 e può scomporre, in un modo che l'autorità competente ritiene affidabile, le proprie stime della EL per i crediti verso imprese acquistati in PD e LGD, può essere utilizzata la stima della LGD per i crediti verso imprese acquistati.
Articolo 161 3.
Per un’esposizione coperta da protezione del credito di tipo personale, un ente che utilizza stime interne della LGD ai sensi dell’articolo 143 tanto per l’esposizione coperta da protezione del credito di tipo personale quanto per le esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione può riconoscere la protezione del credito di tipo personale nella LGD conformemente all’articolo 183.
Articolo 161 4.

Per le esposizioni classificate nelle classi di esposizioni di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera c), punto i), ii) o iii), ai soli fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese di tali esposizioni, e in particolare ai fini dell’articolo 153, paragrafo 1, punto iii), dell’articolo 157 e dell’articolo 158, paragrafi 1, 5 e 10, se vengono utilizzate stime interne della LGD, i valori della LGD per ciascuna esposizione utilizzati come dati immessi nelle formule per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e delle perdite attese non sono inferiori ai seguenti valori di input floor della LGD, calcolati ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo.



Tabella 1

Input floor della LGD (LGDfloor) per le esposizioni appartenenti alle classi di esposizioni di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera c), punto i) ii) o iii)

Esposizione priva di FCP ammissibile (LGDU-floor)

Esposizione pienamente garantita da FCP ammissibile (LGDS-floor)

25 %

garanzie reali finanziarie

0 %

crediti

10 %

immobili residenziali o non residenziali

10 %

altre garanzie reali su beni materiali

15 %

Articolo 161 5.
Per le esposizioni assegnate alle classi di esposizioni di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera a bis), punti i) o ii), ai soli fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderate per il rischio e degli importi delle perdite attese di tali esposizioni, e in particolare ai fini dell’articolo 153, paragrafo 1, punto iii), dell’articolo 157, e dell’articolo 158, paragrafi 1, 5 e 10, se vengono utilizzate stime interne della LGD, il valore della LGD utilizzato come dato immesso nelle formule per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e delle perdite attese per le esposizioni prive di FCP ammissibile non è inferiore al valore di input floor della LGD seguente: 5 %.
Articolo 161 6.
Ai fini del paragrafo 4, gli input floor della LGD di cui alla tabella 1 di detto paragrafo per le esposizioni pienamente garantite da protezione del credito di tipo reale ammissibile si applicano quando il valore della protezione del credito di tipo reale, in seguito all’applicazione delle rettifiche per volatilità Hc ed Hfx in questione ai sensi dell’articolo 230, è almeno uguale al valore dell’esposizione sottostante.

Ai fini del paragrafo 4 del presente articolo e ai fini dell’applicazione delle pertinenti rettifiche Hc e Hfx, in conformità dell’articolo 230, la protezione del credito di tipo reale è ammissibile a norma del presente capo. In tal caso, il tipo di protezione del credito di tipo reale «altre garanzie reali su beni materiali» di cui all’articolo 230, tabella, 1, è inteso come «altre garanzie reali e altre garanzie ammissibili su beni materiali».

L’input floor della LGD (LGDfloor) applicabile per un’esposizione parzialmente garantita da FCP è calcolato come media ponderata di LGDU-floor per la parte dell’esposizione priva di FCP e LGDS-floor per la parte pienamente garantita, come segue:

dove:

LGDU-floor e LGDS-floor sono i valori pertinenti delle soglie minime di cui alla tabella 1;

E, ES, EU e HE sono determinati conformemente all’articolo 230.

Articolo 161 7.
Se un ente che utilizza stime interne della LGD per un dato tipo di esposizioni non garantite verso imprese e esposizioni non garantite verso amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico non è in grado di tenere conto dell’effetto della protezione del credito di tipo reale che garantisce una delle esposizioni di tale tipo nella stima interna della LGD a causa della carenza di dati su recuperi per tale protezione del credito di tipo reale, l’ente in questione è autorizzato ad applicare la formula di cui all’articolo 230, con l’eccezione che l’LGDU in tale formula corrisponde alla stima interna della LGD dell’ente per esposizioni non garantite. In tal caso la protezione del credito di tipo reale è ammissibile conformemente al capo 4 e la stima interna della LGD dell’ente utilizzata come LGDU è calcolata sulla base della perdita sottostante, esclusi eventuali recuperi derivanti da tale protezione del credito di tipo reale.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito