+Articolo 197 4.

Articolo 197 4.

Gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili i titoli di debito emessi da altri enti o imprese di investimento i cui titoli sono privi di una valutazione del merito di credito di un’ECAI se tali titoli rispettano tutte le condizioni seguenti:

▼C2

a) 

sono quotate in borse valori riconosciute;

b) 

sono qualificati come debito di primo rango (senior);

c) 

tutte le altre emissioni dell'ente emittente con pari rango (seniority) hanno una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso enti o delle esposizioni a breve termine di cui al capo 2;

d) 

l'ente prestatore non ha informazioni tali da giustificare che l'emissione sia classificata con una valutazione del merito di credito inferiore a quella di cui alla lettera c);

e) 

la liquidità di mercato dello strumento è sufficiente per tali fini.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito