+Articolo 197 Ammissibilità delle garanzie reali nel quadro di tutti i metodi
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Articolo 197 Ammissibilità delle garanzie reali nel quadro di tutti i metodi
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 197 1.
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Gli enti possono utilizzare i seguenti strumenti come garanzie reali ammissibili nel quadro di tutti i metodi:
a)
i depositi in contante presso l'ente prestatore o gli strumenti assimilati detenuti da tale ente;
▼M17
b)
i titoli di debito, emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali, per cui è disponibile una valutazione del merito di credito da parte di un’ECAI o da un’agenzia per il credito all’esportazione in cui:
i)
l’ECAI o l’agenzia per il credito all’esportazione è stata nominata dall’ente ai fini del capo 2; e
ii)
la valutazione del merito di credito è stata associata dall’ABE alla classe di merito di credito 1, 2, 3 o 4, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali di cui al capo 2;
c)
i titoli di debito emessi da enti per cui è disponibile una valutazione del merito di credito da parte di un’ECAI in cui:
i)
l’ECAI è stata nominata dall’ente ai fini del capo 2; e
ii)
la valutazione del merito di credito è stata associata dall’ABE alla classe di merito di credito 1, 2 o 3, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso enti di cui al capo 2;
d)
i titoli di debito emessi da altri soggetti per cui è disponibile una valutazione del merito di credito da parte di un’ECAI in cui:
i)
l’ECAI è stata nominata dall’ente ai fini del capo 2; e
ii)
la valutazione del merito di credito è stata associata dall’ABE alla classe di merito di credito 1, 2 o 3, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2;
e)
i titoli di debito per i quali è disponibile una valutazione del merito di credito a breve termine da parte di un’ECAI in cui:
i)
l’ECAI è stata nominata dall’ente ai fini del capo 2; e
ii)
la valutazione del merito di credito è stata associata dall’ABE alla classe di merito di credito 1, 2 o 3, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni a breve termine di cui al capo 2;
▼C2
f)
gli strumenti di capitale o le obbligazioni convertibili compresi in uno dei principali indici azionari;
▼M17
▼M5
h)
le posizioni verso la cartolarizzazione che non sono posizioni verso la ricartolarizzazione e che sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 100 % a norma degli articoli da 261 a 264.
▼C2
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Articolo 197 2.
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Ai fini del paragrafo 1, lettera b), la categoria «titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali» include:
a)
i titoli di debito emessi da amministrazioni regionali o da autorità locali quando, in forza dell'articolo 115, paragrafo 2, le esposizioni nei loro confronti sono trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese sul cui territorio sono situate;
b)
i titoli di debito emessi da organismi del settore pubblico trattati come esposizioni verso amministrazioni centrali in conformità dell'articolo 116, paragrafo 4;
c)
i titoli di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione dell'articolo 117, paragrafo 2;
d)
i titoli di debito emessi da organizzazioni internazionali cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione dell'articolo 118.
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Articolo 197 3.
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Ai fini del paragrafo 1, lettera c), la categoria «titoli di debito emessi da enti» include:
a)
i titoli di debito emessi da amministrazioni regionali o da autorità locali diversi dai titoli di debito di cui al paragrafo 2, lettera a);
b)
i titoli di debito emessi da organismi del settore pubblico quando le esposizioni verso tali organismi sono trattate conformemente all'articolo 116, paragrafi 1 e 2;
c)
i titoli di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo cui non è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma dell'articolo 117, paragrafo 2.
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Articolo 197 4.
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Gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili i titoli di debito emessi da altri enti o imprese di investimento i cui titoli sono privi di una valutazione del merito di credito di un’ECAI se tali titoli rispettano tutte le condizioni seguenti:
▼C2
a)
sono quotate in borse valori riconosciute;
b)
sono qualificati come debito di primo rango (senior);
c)
tutte le altre emissioni dell'ente emittente con pari rango (seniority) hanno una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso enti o delle esposizioni a breve termine di cui al capo 2;
d)
l'ente prestatore non ha informazioni tali da giustificare che l'emissione sia classificata con una valutazione del merito di credito inferiore a quella di cui alla lettera c);
e)
la liquidità di mercato dello strumento è sufficiente per tali fini.
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Articolo 197 5.
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Gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili le quote o azioni di OIC se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
le quote o azioni hanno una quotazione pubblica giornaliera;
b)
gli OIC si limitano ad investire in strumenti che possono essere riconosciuti in applicazione dei paragrafi 1 e 4;
c)
gli OIC soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 132, paragrafo 3.
Se un OIC investe in azioni o quote di un altro OIC, le condizioni di cui al primo comma, lettere da a) a c), si applicano anche all'OIC sottostante. L'uso da parte di un OIC di strumenti derivati a copertura di investimenti consentiti non impedisce che le quote o azioni di tale organismo siano considerate garanzie ammissibili.
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Articolo 197 6.
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Ai fini del paragrafo 5 del presente articolo, se un OIC («OIC d’origine») o i suoi OIC sottostanti non si limitano a investire in strumenti che sono ammissibili a norma dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo, si applica quanto segue:
a)
se gli enti applicano il metodo look-through di cui all’articolo 132 bis, paragrafo 1 o all’articolo 152, paragrafo 2, per esposizioni dirette a un OIC, possono utilizzare le quote o le azioni di tale OIC come garanzie reali fino a un importo pari al valore degli strumenti detenuti da tale OIC, che sono ammissibili ai sensi dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo;
b)
se gli enti applicano il metodo basato sul regolamento di gestione di cui all’articolo 132 bis, paragrafo 2 o all’articolo 152, paragrafo 5, per esposizioni dirette a un OIC, possono utilizzare le quote o azioni di tale OIC a titolo di garanzia reale fino a un importo pari al valore degli strumenti detenuti da tale OIC che sono ammissibili ai sensi dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo partendo dal presupposto che l’OIC o i suoi OIC sottostanti abbiano investito in strumenti non ammissibili nella misura massima consentita ai sensi dei rispettivi regolamenti di gestione.
Se un OIC sottostante ha OIC sottostanti propri, gli enti possono utilizzare le quote o azioni dell'OIC d'origine come garanzie reali ammissibili a condizione che applichino la metodologia di cui al primo comma. Nei casi in cui le attività non ammissibili possano avere un valore negativo a causa di passività o di passività potenziali risultanti dalla proprietà, gli enti procedono come segue:
a)
calcolano il valore totale delle attività non ammissibili;
b)
qualora l'importo di cui alla lettera a) sia negativo, sottraggono il valore assoluto di tale importo dal valore totale delle attività ammissibili.
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Articolo 197 7.
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In relazione al paragrafo 1, lettere da b) a e), quando un titolo dispone di due valutazioni del merito di credito di ECAI, gli enti applicano la valutazione meno favorevole. Nei casi in cui un titolo dispone di più di due valutazioni del merito di credito di ECAI, gli enti applicano le due valutazioni più favorevoli. Se le due valutazioni più favorevoli sono diverse, gli enti applicano la meno favorevole delle due.
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Articolo 197 8.
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L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare quanto segue:
a)
gli indici principali di cui al paragrafo 1, lettera f), del presente articolo all'articolo 198, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 224, paragrafi 1 e 4, e all'articolo 299, paragrafo 2, lettera e);
b)
le borse valori riconosciute di cui al paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, all'articolo 198, paragrafo 1, all'articolo 224, paragrafi 1 e 4, all'articolo 299, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 400, paragrafo 2, lettera k), all'articolo 416, paragrafo 3, lettera e), all'articolo 428, paragrafo 1, lettera c), e all'allegato III, punto 12, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 72.
L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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