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+Articolo 198 2. |
Articolo 198 2.Se l’OIC o i suoi OIC sottostanti non si limitano a investire in strumenti che possono essere riconosciuti a norma dell’articolo 197, paragrafi 1 e 4, e in quelli di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, si applica quanto segue:
a)
se gli enti possono applicare il metodo look-through di cui all’articolo 132 bis, paragrafo 1 o all’articolo 152, paragrafo 2, per esposizioni dirette a un OIC, possono utilizzare le quote o le azioni di tale OIC come garanzie reali fino a un importo pari al valore degli strumenti detenuti da tale OIC, che sono ammissibili ai sensi dell’articolo 197, paragrafi 1 e 4, e di quelli di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo;
b)
se gli enti possono applicare il metodo basato sul regolamento di gestione di cui all’articolo 132 bis, paragrafo 2 o all’articolo 152, paragrafo 5, per esposizioni dirette a OIC, possono utilizzare le quote o azioni di tale OIC a titolo di garanzia reale fino a un importo pari al valore degli strumenti detenuti da tale OIC che sono ammissibili ai sensi dell’articolo 197, paragrafi 1 e 4, e di quelli di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, partendo dal presupposto che l’OIC o i suoi OIC sottostanti abbiano investito in strumenti non ammissibili nella misura massima consentita ai sensi dei rispettivi regolamenti di gestione. Nei casi in cui gli strumenti non ammissibili possano avere un valore negativo a causa di passività o di passività potenziali risultanti dalla proprietà, gli enti procedono come segue:
a)
calcolano il valore totale degli strumenti non ammissibili;
b)
qualora l’importo di cui alla lettera a) sia negativo, sottraggono il valore assoluto di tale importo dal valore totale degli strumenti ammissibili. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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