+Articolo 198 Altre garanzie reali ammissibili nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
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Articolo 198 Altre garanzie reali ammissibili nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 198 1.

Oltre alle garanzie reali di cui all'articolo 197, quando un ente impiega il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all'articolo 223 può utilizzare i seguenti strumenti come garanzie reali ammissibili:

a) 

gli strumenti di capitale o le obbligazioni convertibili non compresi in uno dei principali indici, ma quotati in borse valori riconosciute;

b) 

le quote o azioni di OIC se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

i) 

le quote o azioni hanno una quotazione pubblica giornaliera;

ii) 

l'OIC si limita ad investire in strumenti che possono essere riconosciuti in applicazione dell'articolo 197, paragrafi 1 e 4, e in quelli menzionati al presente comma, lettera a).

Se un OIC investe in quote o azioni di un altro OIC, le condizioni di cui al presente comma, lettere a) e b), si applicano anche all'OIC sottostante.

L'uso da parte di un OIC di strumenti derivati a copertura di investimenti consentiti non impedisce che le quote o azioni di tale organismo siano considerate garanzie ammissibili.

Articolo 198 2.

Se l’OIC o i suoi OIC sottostanti non si limitano a investire in strumenti che possono essere riconosciuti a norma dell’articolo 197, paragrafi 1 e 4, e in quelli di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, si applica quanto segue:

a) 

se gli enti possono applicare il metodo look-through di cui all’articolo 132 bis, paragrafo 1 o all’articolo 152, paragrafo 2, per esposizioni dirette a un OIC, possono utilizzare le quote o le azioni di tale OIC come garanzie reali fino a un importo pari al valore degli strumenti detenuti da tale OIC, che sono ammissibili ai sensi dell’articolo 197, paragrafi 1 e 4, e di quelli di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo;

b) 

se gli enti possono applicare il metodo basato sul regolamento di gestione di cui all’articolo 132 bis, paragrafo 2 o all’articolo 152, paragrafo 5, per esposizioni dirette a OIC, possono utilizzare le quote o azioni di tale OIC a titolo di garanzia reale fino a un importo pari al valore degli strumenti detenuti da tale OIC che sono ammissibili ai sensi dell’articolo 197, paragrafi 1 e 4, e di quelli di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, partendo dal presupposto che l’OIC o i suoi OIC sottostanti abbiano investito in strumenti non ammissibili nella misura massima consentita ai sensi dei rispettivi regolamenti di gestione.

Nei casi in cui gli strumenti non ammissibili possano avere un valore negativo a causa di passività o di passività potenziali risultanti dalla proprietà, gli enti procedono come segue:

a) 

calcolano il valore totale degli strumenti non ammissibili;

b) 

qualora l’importo di cui alla lettera a) sia negativo, sottraggono il valore assoluto di tale importo dal valore totale degli strumenti ammissibili.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito