Articolo 273 1.
►M17
Gli enti calcolano il valore dell’esposizione per quanto riguarda i contratti elencati all’allegato II e i derivati su crediti, ad eccezione dei derivati su crediti di cui ai paragrafi 3 e 5 del presente articolo, in base ad uno dei metodi di cui alle sezioni da 3 a 6 conformemente al presente articolo. ◄
Gli enti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 1, non utilizzano il metodo illustrato nella sezione 4. Gli enti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 2, non utilizzano il metodo illustrato nella sezione 5. Gli enti possono ricorrere all'uso combinato permanente dei metodi illustrati nelle sezioni da 3 a 6 all'interno di un gruppo. Ad un singolo ente è vietato l'uso combinato permanente dei metodi illustrati nelle sezioni da 3 a 6.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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