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+Articolo 273 2. |
Articolo 273 2.Laddove consentito dalle autorità competenti a norma dell'articolo 283, paragrafi 1 e 2, gli enti possono determinare il valore dell'esposizione per le posizioni indicate di seguito secondo il metodo dei modelli interni di cui alla sezione 6:
a)
i contratti di cui all'allegato II;
b)
le operazioni di vendita con patto di riacquisto;
c)
la concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito;
d)
i finanziamenti con margini.
e)
operazioni con regolamento a lungo termine. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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