+Articolo 273 2.

Articolo 273 2.

Laddove consentito dalle autorità competenti a norma dell'articolo 283, paragrafi 1 e 2, gli enti possono determinare il valore dell'esposizione per le posizioni indicate di seguito secondo il metodo dei modelli interni di cui alla sezione 6:

a) 

i contratti di cui all'allegato II;

b) 

le operazioni di vendita con patto di riacquisto;

c) 

la concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito;

d) 

i finanziamenti con margini.

e) 

operazioni con regolamento a lungo termine.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito